Il giudizio trifasico sulle mansioni superiori nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5495 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la domanda di cui all’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, postula l’accertamento che le mansioni in concreto svolte dal lavoratore siano riconducibili a un’area di inquadramento superiore. Tale verifica esige il c.d. giudizio trifasico: ricostruzione delle mansioni effettivamente espletate, individuazione dei contenuti delle declaratorie contrattuali delle aree messe a confronto e comparazione tra le une e le altre. La contrattazione collettiva integrativa non può discostarsi legittimamente dalle declaratorie della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, né operare la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra con efficacia novativa, assimilabile a una nuova assunzione. Il mero svolgimento di attività di supporto al personale sanitario, privo di autonomia decisionale e di assunzione di responsabilità per il risultato, non integra l’esercizio di mansioni superiori proprie dell’area B.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, agiva per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte sin dalla prima assunzione a tempo determinato. Egli assumeva di aver operato quale autista-soccorritore sulle ambulanze del Servizio di emergenza “118” e, successivamente, come soccorritore di prossimità, attività che riteneva riconducibili all’area B, anziché all’area A di formale inquadramento.
Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, rigettava la domanda. A seguito di rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice del merito negava la riconducibilità delle mansioni all’area B, ritenendole di mero supporto all’attività del personale sanitario. Avverso tale decreto il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei vincoli conformativi derivanti dall’ordinanza di rinvio e l’erroneo svolgimento del giudizio trifasico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la censura infondata. In primo luogo ha escluso che il Tribunale avesse omesso l’esame della contrattazione collettiva rilevante ratione temporis: il giudice di merito aveva, infatti, correttamente esaminato le declaratorie dei CCNL 1998-2001 e 2006-2009. La mancata specifica disamina della contrattazione integrativa non assumeva rilievo, poiché quest’ultima non può discostarsi legittimamente dalla disciplina del contratto nazionale di riferimento.
Quanto al giudizio trifasico, la Corte ne ha ravvisato il corretto espletamento: il Tribunale aveva ricostruito i tratti differenziali tra l’area A e l’area B, individuandoli nel mero supporto ad attività altrui rispetto allo svolgimento, sotto la propria responsabilità, di fasi o fasce di un processo; aveva richiamato le mansioni dedotte dal lavoratore e le aveva ritenute prive dei caratteri qualificanti dell’area superiore, segnatamente dell’autonomia decisionale e dell’assunzione di responsabilità del risultato.
La Corte ha, infine, chiarito che il precedente invocato dal ricorrente, la sentenza n. 20915 del 2019, non supportava la tesi dello “scivolamento verso l’alto” degli inquadramenti: l’art. 12 del CCNI del 2009 aveva enucleato un nuovo profilo professionale per le assunzioni successive, senza trasporre figure da un’area all’altra. Ogni ulteriore censura si risolveva in una sollecitazione a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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