Intercettazioni in procedimento diverso: onere di allegazione del ricorrente (Cass. pen. Sez. II n. 25455 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora in sede di legittimità venga prospettata l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione si fonda e allegarli al ricorso. Il medesimo onere di specificità e autosufficienza incombe sul ricorrente che, al contrario, invochi l’utilizzabilità delle conversazioni intercettate avverso il provvedimento che le abbia ritenute inutilizzabili. L’art. 581 cod. proc. pen. impone al Pubblico Ministero che censuri la declaratoria di inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. di ricostruire l’intera sequenza procedimentale dell’attività captativa. Il potere della Corte di controllare gli atti non esonera il ricorrente dall’onere di specifica indicazione, con conseguente inammissibilità del ricorso generico e non autosufficiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, annullava il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Trani aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un’indagata, revocando la misura con immediata rimessione in libertà. Il collegio della cautela dichiarava inutilizzabili, per violazione dei limiti dell’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle operazioni di intercettazione telefonica posti a fondamento del compendio indiziario.
Secondo il riesame, le captazioni erano state autorizzate in un diverso procedimento, instaurato a carico di un distinto gruppo criminale. I reati oggetto del titolo cautelare annullato erano riferibili a un’articolazione associativa diversa, priva di connessione soggettiva, oggettiva o teleologica rilevante ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. Esperita la prova di resistenza, il residuo compendio indiziario non raggiungeva lo standard della gravità indiziaria. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità. Il ricorrente aveva sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto distinguere tra la prima conversazione intercettata, dalla quale era emerso un indizio di reato, e le captazioni successive, autorizzate su richiesta del Pubblico Ministero dopo lo sviluppo di autonome indagini patrimoniali.
Proprio muovendo dalla prospettata necessità di una valutazione decreto per decreto, la Corte rileva che il ricorrente avrebbe dovuto indicare il preciso momento dal quale le captazioni dichiarate inutilizzabili erano da considerarsi autorizzate nel medesimo procedimento. Avrebbe inoltre dovuto materialmente allegare al ricorso le richieste di autorizzazione originaria e di proroga, nonché i relativi decreti, così da ricostruire la sequenza procedimentale dell’intera attività captativa.
A ciò il ricorrente non ha provveduto, limitandosi a compiegare una richiesta di proroga e il relativo decreto, che richiamava per relationem un precedente provvedimento autorizzativo e imputazioni provvisorie riferite a componenti del diverso gruppo. L’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen. imponeva di indicare precisamente e di accludere tutti gli atti processuali necessari alla ricostruzione dello sviluppo procedimentale.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, qualora in sede di legittimità venga prospettata l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l’eccezione si fonda e allegarli (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio; Sez. 6 n. 18187 del 14/12/2017, Nunziato; Sez. 6 n. 36612 del 19/11/2020, Grasta; Sez. 5 n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi).
Analogo onere incombe sul ricorrente che, al contrario, invochi l’utilizzabilità delle conversazioni intercettate nel caso in cui il giudice le abbia ritenute inutilizzabili (Sez. 6 n. 12722 del 12/02/2009, PM in proc. Lombardi Stronati). Il potere della Corte di controllare gli atti per la verifica della fondatezza dei motivi non esonerava il ricorrente dalla specifica indicazione, ai sensi dell’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi a sostegno della dedotta utilizzabilità. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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