Interdittiva antimafia illegittima senza attualizzazione del rischio infiltrativo (TAR Sicilia n. 2672 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo antimafia è legittimo solo se il giudizio prognostico sul rischio di infiltrazione mafiosa è attuale. La circostanza che gli indizi siano risalenti nel tempo non è di per sé preclusiva, ma impone all’amministrazione di verificare che dall’analisi complessiva emerga un quadro idoneo a fondare il necessario giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Spetta alla Prefettura motivare in ordine alla persistenza del rischio, anche alla luce di elementi sopravvenuti, quali i provvedimenti giurisdizionali che abbiano escluso la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti. L’assenza di tale riattualizzazione inficia anche la motivazione che nega l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, in violazione del principio di proporzionalità e gradualità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Messina ha disposto la sua interdizione antimafia ai sensi degli artt. 84, 91, 92, comma 2-ter, 94 e 94-bis d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti connessi.

La determinazione prefettizia si fonda su un quadro indiziario incentrato su frequentazioni e cointeressenze economiche dei soci con familiari gravati da precedenti di rilievo mafioso, su vicende giudiziarie risalenti e su rapporti con soggetti ritenuti controindicati. La ricorrente contesta, tra l’altro, la mancanza di attualità del quadro indiziario e l’erronea esclusione delle misure collaborative. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo si costituiscono per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il sistema della prevenzione delineato dal Codice Antimafia, osservando che i presupposti dell’interdittiva costituiscono un catalogo aperto, non subordinato a condanne definitive. Il tentativo di infiltrazione va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, senza attingere la certezza tipica dell’accertamento penale.

Su questa premessa si innesta la censura, ritenuta assorbente, relativa alla carenza motivazionale sul giudizio di attualità del rischio. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020, che ha sottolineato la centralità del carattere provvisorio della misura e la necessità di verificarne la persistenza dei presupposti. Richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’interdittiva può fondarsi su fatti risalenti, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo.

Nel caso di specie, i fatti da cui il provvedimento desume il pericolo risalgono al 2014, senza alcun aggiornamento degli elementi originariamente raccolti. Il provvedimento non individua elementi successivi, neppure rispetto al decreto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di sorveglianza speciale, nel quale si esclude l’attualità della pericolosità sociale. Pur avendo quel provvedimento finalità e presupposti diversi, le sue valutazioni meritavano un approfondimento della Prefettura ai fini del giudizio di attualità, nel caso mancato.

Il Collegio ritiene pertanto che la Prefettura, basandosi su un quadro indiziario non più attuale, abbia adottato il provvedimento senza la necessaria riattualizzazione del giudizio prognostico. Analoga fondatezza è riconosciuta alla censura sulla violazione dell’art. 94-bis: l’assenza di un giudizio di attualità del rischio inficia anche la motivazione che esclude le misure collaborative, forme meno invasive di neutralizzazione del rischio. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza del potere dell’amministrazione di rideterminarsi; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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