Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo abusi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2671 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico anche solo relativo, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, la sanatoria paesaggistica postuma è ammessa esclusivamente per gli abusi minori — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza sulla gravità del danno è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in loro assenza, l’atto di rigetto ha carattere vincolato. Ne consegue che il diniego non richiede motivazione approfondita e non è viziato dalla mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 21-octies l. n. 241/1990. Il silenzio assenso non si forma ove manchino i presupposti sostanziali del titolo, né nei procedimenti implicanti interessi sensibili come il paesaggio.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava all’asta, nell’ambito di una procedura esecutiva, un immobile sito nel territorio di un Comune della provincia di Messina. La sua dante causa aveva presentato nel 2004 un’istanza di condono edilizio ex l. n. 326/2003 e l.r. n. 15/2004 per un ampliamento al piano terra e una sopraelevazione al piano terzo, eseguiti tra il dicembre 2002 e il gennaio 2003.
La Soprintendenza competente rigettava la richiesta di nulla osta paesaggistico, dichiarando il grave danno in area di interesse paesaggistico e ordinando la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il ricorrente impugnava il parere e la circolare n. 2/2022 dell’Assessorato, lamentando violazione del preavviso di diniego, difetto di motivazione, formazione del silenzio assenso, lesione dell’affidamento e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, che impone la rimessione in pristino e consente la compatibilità paesaggistica postuma solo nei casi tassativi di cui al comma 4: lavori che non abbiano determinato superfici utili o volumi, impiego di materiali difformi, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’art. 146, comma 4, del medesimo decreto preclude l’autorizzazione in sanatoria successiva alla realizzazione delle opere.
Sul piano sostanziale il Collegio richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che rende insanabili le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, salvo il concorso di quattro condizioni, tra cui la minore rilevanza dell’intervento. La stessa istanza di condono aveva qualificato l’abuso nella tipologia 1, estranea agli abusi minori; la descrizione delle opere conferma la creazione di nuova volumetria. Il diniego è quindi vincolato, come affermato da Cons. Stato, sez. I, n. 978/2019 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 8711/2022.
Da tale natura vincolata deriva l’esclusione del difetto di motivazione: la verifica postuma non implica valutazioni tecnico-discrezionali sull’impatto paesaggistico, ma il solo accertamento dei presupposti rigidi di legge. Il richiamo all’art. 146, comma 8, è inconferente perché riferito all’autorizzazione preventiva. La mancata comunicazione dei motivi ostativi resta comunque irrilevante ex art. 21-octies l. n. 241/1990, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso.
Quanto al silenzio assenso, il Tribunale ribadisce che l’istituto opera solo in presenza dei requisiti sostanziali del titolo e non nei procedimenti relativi a interessi sensibili ex art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, tra cui il patrimonio paesaggistico. Nessun tacito provvedimento favorevole si è formato, così da escludere limiti alla retroattività della declaratoria di incostituzionalità della l.r. n. 19/2021 ad opera della sentenza n. 252/2022. Insussistente è anche l’affidamento, trattandosi di illecito permanente. Le censure sull’ordine di ripristino sono inammissibili perché introdotte solo con la memoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.