Interdittiva antimafia a cascata e obbligo di contraddittorio procedimentale (TAR Campania n. 5456 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informative antimafia, la comunicazione di avvio del procedimento è obbligatoria a seguito della novella introdotta dall’art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 152/2021, che ha riscritto l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Il contraddittorio procedimentale non è più residuale e facoltativo, ma costituisce regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma. L’amministrazione non può esonerarsi dall’onere di comunicazione invocando il rinvio per relationem ad altra interdittiva che abbia attinto un distinto soggetto giuridico, ancorché collegato ai medesimi soci. L’identità del compendio indiziario e la sussistenza di una precedente interdittiva non elidono l’obbligo di instaurare il contraddittorio con la società destinataria, la quale ha diritto a un contributo informativo e all’esercizio delle prerogative difensive. Il vizio procedimentale determina l’annullamento dell’interdittiva e, in via derivata, del provvedimento comunale che su di essa si fonda.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Napoli, fondata sulla frequentazione dei due soci con soggetti gravati da precedenti penali e collegati a clan camorristici operanti nel mercato ortofrutticolo di Marano. Il provvedimento costituisce un’interdittiva “a cascata”: segue, a pochi mesi di distanza, analoga misura inibitoria che aveva attinto un’altra società riconducibile ai medesimi fratelli, in esito all’istanza di aggiornamento di una pregressa interdittiva.
La ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’inconsistenza del quadro indiziario, non essendo sopravvenuti elementi ulteriori rispetto a quelli posti a sostegno dell’interdittiva “madre”, e l’illegittimità derivata dai vizi che affliggono quest’ultima. Si costituiscono il Ministero dell’Interno, che chiede la reiezione, e il Comune di Ottaviano, che rivendica la natura meramente conseguenziale della sospensione e chiusura dell’attività disposta dal SUAP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la censura di natura procedimentale. Il Prefetto ha omesso la comunicazione di avvio ritenendola superflua in ragione della riconducibilità della società ai soci già destinatari di informativa interdittiva e qualificando la partecipazione procedimentale come inutile aggravamento, con effetti dilatori sulla celerità del procedimento. Tale impostazione non è condivisibile.
Il rinvio per relationem ad altra interdittiva riguardante un diverso soggetto giuridico, seppure collegato, non vale ad assolvere gli specifici oneri di comunicazione imposti dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L’identità del compendio indiziario e la precedente misura che ha colpito una società riconducibile ai soci della ricorrente non esonerano la Prefettura dall’instaurazione del contraddittorio: la società è stata attinta ex abrupto dal provvedimento, con preclusione di ogni contributo informativo e impedimento dell’esercizio delle prerogative difensive.
La Corte ricorda che la comunicazione di avvio è obbligatoria dopo la riforma del 2021, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 248 del 08.01.2024. Il contraddittorio non ha solo funzione difensiva, ma anche proattiva, per lo stretto collegamento funzionale con le misure di self-cleaning e con l’istituto di prevenzione collaborativa, strumenti alternativi all’informativa e meno impattanti, che l’amministrazione deve impiegare se sufficienti ad assicurare le finalità di prevenzione, in applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Collegio richiama sul punto TAR Napoli, Sez. I, n. 2620 del 28.03.2025, sottolineando il pregnante valore sostanziale del contraddittorio, in ragione del carattere penetrante della misura e dell’ampiezza delle valutazioni demandate al Prefetto.
Il provvedimento impugnato viola dunque l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, non avendo l’amministrazione motivato adeguatamente le ragioni dell’omessa comunicazione. L’accoglimento del motivo procedimentale assorbe le censure sostanziali e lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Da ciò deriva l’illegittimità in via derivata del provvedimento del Comune di Ottaviano, che interamente si fonda sull’interdittiva annullata. Le spese sono compensate per la delicatezza e complessità della materia.
Nota della Redazione
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