Soprintendenza priva del potere di ripristino nel condono edilizio (TAR Sicilia n. 1719 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante, ma non costituisce provvedimento autonomo: esso integra un segmento del procedimento che si conclude con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. Ne consegue che l’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, salvo il previo annullamento del titolo in sanatoria. Il parere negativo è legittimo quando le opere, realizzate in area vincolata e comportanti aumento di volumetria, non rientrano tra gli interventi minori sanabili e difetta il parere favorevole dell’autorità di tutela.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo reso dalla Soprintendenza in epigrafe sull’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003. L’atto, adottato in applicazione della circolare regionale n. 2/2022, emanata per dare attuazione alla Corte costituzionale n. 252/2022, ha rigettato la pratica e ha ordinato, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, demandando al Comune di Lipari l’accertamento dell’adempimento.
La pretesa sanatoria riguardava un manufatto sito nell’isola di Lipari, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, interessato da un progetto in sanatoria per un loggiato e da opere eseguite in difformità dal titolo edilizio, consistenti in un locale deposito poi adibito ad uso abitativo, un portico coperto e un ulteriore deposito in luogo del garage.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto la richiesta di estromissione dal giudizio dell’ARTA per difetto di legittimazione passiva, essendo impugnato un parere della Soprintendenza rispetto al quale l’Assessorato intimato è estraneo.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: per effetto della sentenza n. 252/2022 e dell’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, nelle aree soggette a vincolo relativo sono sanabili solo gli interventi minori, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, sempre che le opere siano anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difettavano le condizioni di anteriorità, tipologia e parere favorevole, trattandosi di aumento di volumetria.
Il Collegio ha quindi esaminato i motivi. Ha respinto la censura sulla circolare n. 2/2022, di carattere meramente ricognitivo e non innovativo, e ha ritenuto fondato il secondo motivo: come affermato da Cons. Stato n. 2369 del 2020 e da C.G.A.R.S. n. 1540 del 2012, il parere paesaggistico nel condono è fase indispensabile di un procedimento riservato al Comune, che ne è autorità procedente. L’ente di tutela non può quindi esercitare i poteri ripristinatori.
Ha poi rigettato il terzo motivo: nessun silenzio assenso poteva formarsi, poiché l’art. 17 della l.r. n. 4/2003 riguarda istanze di condono diverse e l’art. 46 della l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato, escludendo il silenzio assenso nei procedimenti paesaggistici. L’atto è vincolato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Infondate anche le censure sulla genericità del riferimento al vincolo, essendo le isole Eolie soggette a vincolo paesistico già prima delle opere, e sull’interpretazione delle norme regionali.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con annullamento del parere limitatamente all’ordine di rimessione in pristino, e spese compensate.
Nota della Redazione
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