Ottemperanza e poteri del giudice: inerzia del Comune sugli affidamenti dei parcheggi (TAR Liguria n. 1129 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la sostanziale elusione dell’effetto conformativo del giudicato, ordina all’amministrazione di determinarsi con provvedimento espresso sulle modalità di affidamento del servizio, senza che la scadenza del termine di efficacia del contratto annullato valga automaticamente come termine ultimo per la determinazione. L’inerzia non è giustificata dalla mancanza di ragioni circostanziate e nemmeno dall’eventuale esistenza di esigenze oggettive, poiché l’amministrazione avrebbe potuto indire una gara per la copertura del servizio nel periodo necessario all’avviamento della gestione in house. L’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. consente la condanna alla penalità di mora e la nomina anticipata del commissario ad acta. I poteri ufficiosi del giudice dell’ottemperanza non si spingono fino a sopravanzare l’interesse della parte vittoriosa, titolare della facoltà di proporre l’actio iudicati e di rinunciarvi, con conseguente non necessità di integrare il contraddittorio verso i terzi affidatari.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR Liguria, Sezione Prima, 27 marzo 2025, n. 335, con la quale era stata annullata la determinazione comunale di affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di limiti all’affidamento diretto. Il contratto era stato dichiarato parzialmente efficace fino al 15 aprile 2025.
Secondo la ricorrente, il Comune non si era ancora determinato sul modulo di gestione, limitandosi a nominare un consulente tecnico-giuridico. Il Comune ha sostenuto che il termine segnava solo la cessazione dell’efficacia dell’affidamento annullato, non il momento entro cui assumere la decisione. Sono poi intervenuti ulteriori affidamenti diretti per il servizio di contazione e incassi e per la gestione dei parcometri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione, sollevata d’ufficio, dell’integrazione del contraddittorio. Quanto alla determina di nomina del consulente, l’integrazione è omessa ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., perché tale atto non si pone in contrasto con l’obbligo di determinarsi sulle modalità di affidamento discendente dal giudicato. Quanto ai successivi affidamenti, il Tribunale prende atto della precisazione della ricorrente, che ha dichiarato di non avere interesse alla declaratoria di invalidità dei singoli atti.
I poteri ufficiosi del giudice dell’ottemperanza — per i quali richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2769 del 2016 — non possono sopravanzare l’interesse espresso dalla parte vittoriosa, titolare della facoltà di proporre l’actio iudicati e di rinunciarvi. Non si rende quindi necessaria alcuna integrazione del contraddittorio.
Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza era stata notificata e non impugnata. Dal giudicato discende l’obbligo del Comune di determinarsi in via definitiva sulle modalità di affidamento. Il Tribunale precisa che la data del 15 aprile 2025 — indicata dal Comune come 15 maggio — non segna automaticamente il termine ultimo per la determinazione, come sostenuto dalla ricorrente. Tuttavia, il tempo trascorso e i successivi affidamenti diretti dimostrano che l’effetto conformativo è stato sostanzialmente disatteso.
Non sono state addotte ragioni circostanziate a fondamento del ritardo. Anche ove oggettivamente esistenti, il Comune avrebbe potuto indire una gara per coprire il servizio nel periodo necessario all’avviamento della gestione in house, anziché procedere a una sequela di affidamenti diretti. Il Tribunale ordina pertanto al Comune di determinarsi con provvedimento espresso entro quarantacinque giorni.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e si accoglie la domanda di penalità di mora di euro trenta per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno dalla comunicazione o notificazione. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate verso la controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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