Sospensione dell’ordinanza di rimozione rifiuti per periculum grave (TAR Sardegna n. 23 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., impregiudicato l’esame del merito, può fondarsi sul profilo del periculum in mora quando risulti preponderante e decisivo. È oggettivamente grave il pregiudizio che la parte ricorrente subirebbe dall’esecuzione del provvedimento che ne dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati, con conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. In tal caso, l’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia è salvaguardato dalla fissazione in tempi brevi dell’udienza di discussione del merito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Uta aveva disposto la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali, con recupero delle somme anticipate dall’amministrazione. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Sardegna nei confronti del Comune di Uta, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Città Metropolitana di Cagliari, mentre la Regione Autonoma della Sardegna non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che, in sede di esame della domanda cautelare, il profilo del periculum in mora risulti preponderante e decisivo. Ha qualificato come oggettivamente grave il pregiudizio nel quale incorrerebbe la ricorrente in caso di esecuzione del provvedimento impugnato e del conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione. Sul punto, il Collegio ha richiamato, in fattispecie analoga, le ordinanze della stessa Sezione I numeri 150, 151 e 152 del 12 giugno 2025.
Il Tribunale ha quindi precisato che l’interesse pubblico a una definizione della controversia in tempi ragionevolmente solleciti risulta salvaguardato mediante la fissazione, da parte del Presidente del Tribunale, possibilmente entro il primo semestre del 2026, dell’udienza di discussione del merito.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta, con sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone a carico della ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati e gli atti consequenziali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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