Legami familiari e cointeressenze economiche giustificano diniego iscrizione White List (TAR Emilia-Romagna n. 429 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nella White List e l’informazione interdittiva antimafia sono legittimi quando il quadro indiziario, valutato nel suo complesso e non atomisticamente, rende più probabile che non il pericolo di infiltrazione mafiosa. I rapporti di parentela dei soci e degli amministratori possono fondare da soli la prognosi negativa se, per numero, intensità e qualità, rivelano una conduzione familiare e una regia clanica dell’impresa. L’Amministrazione non deve provare singole responsabilità, ma desumere il rischio di condizionamento da indizi gravi, concreti e convergenti. In caso di rivalutazione di elementi già apprezzati in un precedente atto favorevole, è richiesta una istruttoria rafforzata e una motivazione che dia conto dell’attualità del rischio.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nell’esecuzione di lavori edili, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia con cui è stato respinto il diniego di iscrizione nella White List e disposta l’informazione interdittiva antimafia, nonché la comunicazione dell’ANAC. Il provvedimento prefettizio valorizzava legami parentali dei soci con soggetti attenzionati, frequentazioni e rapporti commerciali con ditte controindicate.

La ricorrente ha sostenuto l’irrilevanza di tali elementi, già presenti nel 2015 quando aveva ottenuto l’iscrizione nella White List, e ha dedotto l’omessa valutazione dell’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità del motivo nuovo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la censura relativa alle misure di prevenzione collaborativa, introdotta solo con la memoria difensiva e non dedotta nel ricorso. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, stante l’infondatezza del ricorso.

Sulla discrezionalità prefettizia, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la valutazione va condotta sul complesso degli elementi e non partitamente su ciascuno, con sindacato giurisdizionale limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, n. 5079 del 2025).

Quanto ai rapporti di parentela, il Collegio ha ribadito che essi possono fondare da soli l’interdittiva quando assumono intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, secondo la logica del modello clanico. La loro rilevanza emerge quando, per numero e qualità, rendono non implausibile il collegamento tra imprenditori e ambienti della criminalità organizzata.

Nel caso concreto, i legami familiari non sono stati valorizzati in sé, ma in ragione dello svolgimento della medesima attività economica da parte dei soci, della partecipazione della madre e della condivisione di sede con altra società familiare parimenti destinataria di diniego. La dismissione della madre dalla carica amministrativa non è stata ritenuta idonea a far venir meno la durevole collaborazione gestionale.

I rapporti economici con quattro ditte controindicate, documentati da fatturazioni coeve ai provvedimenti interdittivi, hanno confermato l’attualità del rischio. L’asserita marginalità degli importi non è stata provata, né risultano elementi sulla specializzazione delle forniture. La tardiva interruzione dei rapporti, successiva al provvedimento, è stata ritenuta priva di riscontro. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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