Rinvio istruttorio e trattenimento dell’istanza cautelare (TAR Lombardia n. 1114 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio del potere istruttorio del giudice amministrativo l’ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., dispone che l’Amministrazione depositi una relazione sulla controversia e la documentazione pertinente, rinviando contestualmente la trattazione dell’istanza cautelare a successiva udienza camerale. Tale provvedimento non definisce, neppure in via incidentale, il thema decidendum, ma si limita ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per la decisione, preservando l’effetto della domanda cautelare in attesa della completezza del contraddittorio istruttorio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Bergamo aveva respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno. Il provvedimento di diniego risultava notificato all’interessato e il ricorso era stato introdotto con domanda cautelare, nella cui camera di consiglio il Collegio riteneva necessario acquisire elementi ulteriori.

Si costituiva in giudizio il Questore di Bergamo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato; non si costituiva il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, valutata la natura della controversia e la documentazione disponibile, ha ritenuto di disporre un approfondimento istruttorio d’ufficio, ordinando all’Amministrazione resistente il deposito di una relazione sulla vicenda e di ogni documento pertinente entro il termine indicato.

La decisione si fonda sulla necessità di assicurare al giudice cautelare un quadro conoscitivo completo prima di pronunciarsi sull’istanza di sospensione, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti e della necessaria ponderazione tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e la posizione giuridica del richiedente.

L’ordinanza non anticipa alcuna valutazione di merito: la trattazione dell’istanza cautelare è stata conseguentemente rinviata a nuova udienza camerale, fissata al 7 ottobre 2026, con contestuale attribuzione del potere di disporre gli adempimenti in motivazione.

Il Tribunale ha infine disposto, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, l’oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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