Interdittiva antimafia e prova indiziaria

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva si fonda su un ragionamento inferenziale di tipo probabilistico, che non richiede di attingere il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. Il complesso degli elementi concreti emersi nel procedimento va valutato unitariamente, poiché una visione parcellizzata del singolo indizio fa perdere a ciascuno di essi la rilevanza assunta nel legame sistematico con gli altri. Ai fini dell’adozione del provvedimento possono essere utilizzati elementi indiziari tratti da indagini di polizia o da procedimenti penali anche non conclusi con condanna. Non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni, dovendosi dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza o la concreta verosimiglianza dell’ipotesi di condizionamento. Le censure che si risolvono in una difforme valutazione della sufficienza del quadro indiziario non integrano vizi di legittimità ove il compendio motivazionale resista alla verifica di congruità logica e di travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli e, con motivi aggiunti, la revoca della S.C.I.A. disposta dal comune per l’attività di centro benessere, piscina e palestra. La Prefettura aveva valorizzato la riconducibilità dell’amministratore e socio unico dell’ente, a struttura unipersonale, a un soggetto titolare di pregiudizi penali e già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto reggente di un clan camorristico.

La ricorrente contesta la portata indiziaria degli elementi raccolti, sostenendo che l’influenza del terzo sarebbe soltanto presunta, che i rapporti con le società interdette sarebbero stati azzerati e che l’azienda sarebbe ormai del tutto diversa da quella originariamente gestita. Il Ministero dell’Interno resiste chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso e i motivi aggiunti infondati. L’informativa contestata riposa su un quadro indiziario grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di segno interdittivo. La motivazione individua specifici elementi sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da attività investigativa e documentazione giudiziaria.

Assumono rilievo, tra gli altri: la coincidenza della sede legale con quella di una società attinta da interdittiva; il controllo dell’amministratore in compagnia del soggetto controindicato; il cumulo della carica di amministratore unico in altra società colpita da interdittiva, il cui capitale è distribuito tra ulteriori entità gravate da provvedimenti inibitori; la produzione, ai fini istruttori, di un certificato sanitario riferito a soggetto gravato da interdittiva. A tanto si aggiunge l’accertata presenza del terzo presso la struttura dopo la costituzione della società e il subentro dell’amministratore.

Tali evidenze, contestate e non smentite, costituiscono un compendio di dati concordanti e univoci. Esse sorreggono il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare l’attività criminosa o esserne condizionata, rendendo plausibile l’ipotesi prefettizia del ruolo di prestanome.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui rileva il complesso degli elementi concreti, non la loro lettura parcellizzata (Cons. Stato, sez. III, n. 5024 del 2023), e l’indirizzo della Suprema Corte sull’utilizzabilità di elementi indiziari tratti da indagini di polizia o da procedimenti penali anche non conclusi con condanna (Cass. pen., Sez. V, n. 20826 del 2018). Ribadisce poi che il pericolo di infiltrazione si accerta con prognosi di attendibile verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il canone del “più probabile che non” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5964 del 2023).

Non emergono vizi di travisamento dei fatti né di manifesta illogicità. Le doglianze della ricorrente si risolvono in una difforme e soggettiva valutazione della presunta insufficienza del quadro indiziario e non valgono a incrinare la congruenza logica del complesso motivazionale. Il provvedimento va quindi esente da profili di manifesta irragionevolezza, con rigetto nel merito e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *