Acquisizione area pertinenziale: necessaria motivazione su indici e superficie residua (TAR Liguria n. 169 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area pertinenziale, oltre alla sedime, non è rimessa alla libera determinazione dell’ente locale. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione deve indicare puntualmente la classificazione urbanistica dell’area e calcolare, sulla base degli indici di fabbricabilità applicabili, la superficie necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. Il limite del decuplo non individua l’area acquisibile, ma la soglia massima invalicabile. Il calcolo va commisurato alla superficie abusiva ancora esistente al momento dell’accertamento dell’inottemperanza, non a quella originariamente realizzata. È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che si limiti a dare atto del rispetto della misura massima senza esplicitare le modalità di determinazione dell’estensione.
Il Fatto
Con ordinanza n. 34 del 7 febbraio 2022 il Comune di Imperia aveva ingiunto la demolizione di opere abusive consistenti in una platea di calcestruzzo di circa 515 mq, sulla quale erano collocati due container e un ponte sollevatore. Le opere ricadevano in area vincolata sotto il profilo paesaggistico e parzialmente nella fascia di inedificabilità assoluta per vicinanza di un corso d’acqua. L’ingiunzione non è stata impugnata.
All’esito del sopralluogo del 12 ottobre 2022 la polizia municipale accertava l’inottemperanza sostanziale, essendo stata rimossa solo una piccola porzione del battuto. Con provvedimento del 18 ottobre 2022 il Comune disponeva l’acquisizione gratuita delle opere e delle particelle di proprietà di una ricorrente, ritenendo rispettato il limite del decuplo per avere le stesse estensione inferiore al 10% della superficie abusivamente costruita. I destinatari impugnavano l’atto, mentre i comproprietari incolpevoli, che avevano attivato iniziative per rientrare nel possesso, non subivano confisca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione impedisce di denunciare i vizi dell’atto presupposto, ma non preclude di far valere i vizi propri della misura acquisitiva. Le censure riguardano esclusivamente il provvedimento di acquisizione, sicché il ricorso è ammissibile.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 prevede l’acquisizione automatica del bene e dell’area di sedime, per cui ogni motivazione sul punto è superflua. L’ulteriore superficie, c.d. area pertinenziale o pertinenza urbanistica, non può invece essere individuata arbitrariamente: deve corrispondere a quella necessaria, secondo gli indici di edificabilità esistenti nella zona, alla realizzazione di opere analoghe. L’amministrazione è tenuta a indicare la classificazione urbanistica e a calcolare la superficie occorrente, senza superare il limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
Il decuplo non identifica l’area discrezionalmente acquisibile, ma il tetto massimo da non oltrepassare quando i parametri conducano a una superficie superiore. Qualora l’area sia inedificabile e manchino parametri per determinare la pertinenza urbanistica, si procede comunque all’acquisizione entro il decuplo, commisurando la superficie ulteriore alla rilevanza e gravità dell’abuso, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. VI, n. 4418 del 2018.
Nel caso concreto la scelta di acquisire integralmente i terreni risulta viziata, perché motivata solo con il rispetto della misura massima e priva di indicazioni sulle modalità di determinazione dell’estensione. È fondato anche il secondo motivo: dopo la notifica dell’ingiunzione era stata rimossa parte della platea, per cui il Comune doveva commisurare il limite del decuplo alla sola superficie tuttora occupata dall’opera abusiva. Il provvedimento è pertanto annullato. La singolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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