Ordine di demolizione, illegittimo l’atto che non valuta la parte conforme
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che, dopo un ampio esame delle vicende pregresse tra le parti, reiteri una precedente misura sanzionatoria all’esito di una rinnovata valutazione degli elementi fattuali e normativi, costituisce actus novum e non atto meramente confermativo: esso lede in via diretta e attuale l’interesse del proprietario e radica il suo interesse ad agire. Nel merito, la facoltà di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 va valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva, autonoma e successiva rispetto all’ordine di demolizione, senza che il privato possa opporre in quella sede i profili statici e la compromissione della parte conforme per contestare la legittimità dell’ordine originario. L’ordine demolitorio, avendo natura reale, è correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità storica nella realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
Il Comune di Rapallo ha ingiunto alla proprietaria di un immobile la demolizione delle opere abusive realizzate. Il provvedimento reitera un precedente ordine, adottato dopo che il diniego di condono edilizio era stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato.
La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria, che ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto che il provvedimento potesse essere omesso, stante la definitività del diniego. Avverso tale statuizione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità e la ritiene fondata. L’atto impugnato non si limita a richiamare la vicenda pregressa: esso ricostruisce ampiamente i rapporti tra le parti e approda a una nuova decisione. Si tratta quindi di un actus novum, di conferma in senso proprio della precedente statuizione provvedimentale, che incide in via diretta e immediata sull’interesse dell’appellante e ne radica l’interesse ad agire.
Passando al merito, l’appellante sostiene che la demolizione pregiudicherebbe irrimediabilmente anche la porzione dell’immobile munita dei prescritti titoli e che l’amministrazione pretenderebbe di acquisire gratuitamente l’area di sedime. Le censure sono infondate.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non spetta all’amministrazione valutare, prima di emettere l’ordine di demolizione, se possa applicarsi la sanzione sostitutiva. Incombe invece sul privato la dimostrazione rigorosa, nella fase esecutiva, dell’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7822 del 2023). La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria è dunque valutazione riservata alla fase esecutiva, autonoma e successiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo per la stabilità del fabbricato.
Quanto alla lamentata preesistenza degli abusi rispetto all’acquisto, la Corte richiama l’orientamento per cui l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 individua il soggetto passivo della demolizione in colui che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, cioè il proprietario, anche se non responsabile in via diretta (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7882 del 2023). Il presupposto dell’ordinanza di ripristino non è l’accertamento di responsabilità storiche, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi difforme e la titolarità del potere di eseguire l’ordine. Il proprietario estraneo all’abuso deve provare di aver intrapreso tutte le iniziative utili a rendere palese la propria estraneità e a costringere il responsabile al ripristino.
L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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