Interdittiva antimafia e tenuta del quadro indiziario nel settore cinematografico (Cons. Stato n. 1828 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura interdittiva antimafia, espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non richiede accertamenti penali definitivi sul condizionamento in atto dell’impresa, ma può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari gravi, precisi e concordanti. La valutazione prefettizia deve rendere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione secondo la regola del più probabile che non, con apprezzamento complessivo e oggettivo dei fatti nel loro valore sintomatico. Al giudice amministrativo spetta un esame altrettanto approfondito degli elementi, singolarmente e nella loro connessione, a garanzia di tutela giurisdizionale piena contro l’eccesso di potere. Il mero decorso del tempo non attenua il rischio infiltrativo in assenza di allegazione di elementi tangibili a discarico.

Il Fatto

Una società attiva nel settore delle produzioni cinematografiche e televisive è stata raggiunta da un’interdittiva antimafia adottata dalla competente Prefettura nel dicembre 2023 ex artt. 84 e 91, co. 6, d.lgs. n. 159/2011. L’Autorità ha ravvisato un rischio di permeabilità mafiosa sulla base di un compendio indiziario incentrato sulla figura della socia e amministratrice unica e sui rapporti professionali, commerciali e personali intrattenuti con soggetti contigui a organizzazioni criminali o gravati da pregiudizi penali.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso ritenendo adeguatamente istruita e motivata la misura. Propone quindi appello al Consiglio di Stato, censurando il travisamento dei fatti e la ritenuta idoneità del quadro indiziario, e analizzando uno ad uno gli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate ermeneutiche consolidate in materia. L’interdittiva antimafia non presuppone accertamenti penali definitivi, ma esige elementi sintomatici da cui emerga il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale. La ponderazione dei contrapposti valori costituzionali — libertà di impresa e legalità sostanziale — impone alla Prefettura un quadro chiaro, completo e convincente e al giudice un sindacato pieno ed effettivo (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 2764 del 2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 5507 del 2025).

Nel caso concreto il compendio indiziario risulta consistente e diversificato, comprendendo cessioni societarie, rapporti interpersonali e cointeressenze economiche con soggetti controindicati. Non è irrilevante il settore di attività: il provvedimento scaturisce da un procedimento penale relativo all’infiltrazione di sodalizi criminali nelle produzioni cinematografiche, conclusosi con condanna in primo grado di un soggetto con cui la società ha intrattenuto rapporti commerciali decisivi.

La Corte esamina poi il trasferimento delle quote societarie, avvenuto nel 2012 in favore dell’attuale titolare, e ritiene che esso non valga a escludere la contiguità: la nuova socia non aveva pregressa esperienza nel settore e non percepiva redditi dalla società prima dell’avvio delle indagini. Il mero decorso del tempo non assume valenza attenuativa in assenza di allegazioni concrete (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 9544 del 2024).

Analogamente, gli accordi negoziali e la compravendita risalente nel tempo non dimostrano estraneità alle sfere di influenza criminale, considerata la gravità dei fatti e la severità delle pene. Quanto all’organico, la presenza di dipendenti pregiudicati conserva valenza indiziante anche in assenza di ruoli apicali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5410 del 2018). Infine, l’audizione della socia è stata adeguatamente valutata dall’Amministrazione, e l’appellante non ha indicato quali ulteriori accertamenti avrebbero dovuto essere compiuti. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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