Annullamento in autotutela della cittadinanza per istruttoria alterata da illecito del funzionario (Cons. Stato n. 3122 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’annullamento d’ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana adottato all’esito di una pratica informatica abusivamente alterata da un funzionario dell’Amministrazione, accertata con sentenza penale definitiva. La manipolazione della pratica integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’esercizio dell’autotutela. Il termine di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 non opera in modo rigido rispetto ai decreti di concessione della cittadinanza, non assimilabili a provvedimenti attributivi di vantaggi economici. L’affidamento del richiedente, in astratto configurabile quando l’illecito sia ascrivibile al solo funzionario, è recessivo rispetto all’interesse pubblico concreto e prevalente, puntualmente individuato e adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto nel 2016 la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Nel 2022 il Presidente della Repubblica ha annullato in autotutela quel decreto, sulla base delle risultanze di un procedimento penale relativo alla definizione favorevole di numerose istanze di cittadinanza.
In particolare, una dipendente dell’ufficio competente è stata condannata con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater cod. pen., avendo alterato l’istruttoria informatica di molte pratiche dietro corresponsione di vantaggi economici. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; l’interessato ha appellato lamentando la propria estraneità ai fatti e l’assenza di un collegamento concreto tra la propria posizione e l’illecito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato qualifica la vicenda come difetto di istruttoria risalente alla genesi stessa del provvedimento concessorio. La pratica è stata definita all’esito di un accordo criminoso: la funzionaria si è introdotta abusivamente nel sistema informatico, ha alterato i dati e ha consentito la definizione favorevole dell’istanza in assenza della necessaria verifica, in particolare sul requisito reddituale, e con tempi ridotti rispetto all’iter ordinario.
Il collegamento tra la pratica e i fatti penali non è generico. Il nominativo dell’appellante figura nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura, con l’indicazione dell’utilizzo illecito delle credenziali e del parere contrario dell’UTG per carenza di redditi. La Corte richiama Cons. Stato, sez. III, n. 5508 del 2023 e sottolinea che la pratica è stata trattata da figure apicali, con valutazioni articolate su più livelli: ciò esclude che il vizio sia riconducibile a soggetti privi di poteri decisori.
Quanto alla tardività dell’autotutela, il Collegio applica l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 nella formulazione ratione temporis vigente e osserva che il termine non opera in modo rigido per i decreti di cittadinanza. In ogni caso l’annullamento è intervenuto a circa sessanta giorni dalla sentenza di patteggiamento del GIP e dal correlato rinvio a giudizio.
Sull’affidamento, la Corte ammette in astratto che l’illecito del solo funzionario non ne escluda la formazione in capo al cittadino in buona fede. Nel caso concreto, però, esso risulta recessivo: l’interesse pubblico è concreto, prevalente e adeguatamente motivato, e il ricorrente ha tratto dall’attività illecita il vantaggio della cittadinanza. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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