Acquisizione al patrimonio comunale legittima senza previo frazionamento catastale (Cons. Stato n. 1836 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il frazionamento catastale della particella su cui insiste l’abuso non costituisce condizione di legittimità dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale. L’art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008 configura il frazionamento come adempimento funzionale alla definizione della consistenza dell’area da acquisire, sicché esso non è necessario quando l’ordinanza di demolizione e il successivo atto di acquisizione individuino già puntualmente il bene e l’area di sedime. L’interpretazione è conforme tanto al dato letterale della disposizione regionale quanto all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che non subordina la legittima acquisizione del bene al previo frazionamento. È pertanto legittimo il provvedimento che rechi la precisa indicazione dell’area da acquisire, con gli estremi catastali e il rinvio all’allegata planimetria.

Il Fatto

Il Comune ha disposto con ordinanza l’acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto su due piani e di un piccolo corpo di fabbrica adibito a deposito, realizzati in zona agricola e in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’interessato ha impugnato l’atto dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 696/2021.

Il proprietario ha proposto appello, dolendosi in particolare del mancato previo frazionamento della particella catastale e chiedendo la riunione con altro appello, relativo agli atti presupposti, iscritto come ricorso autonomo per errore. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che il giudizio di appello sugli atti presupposti è stato dichiarato estinto per perenzione con decreto presidenziale. Ne deriva il rigetto dell’istanza di riunione e l’impossibilità di rimettere in discussione la natura abusiva delle opere, ormai coperta da giudicato.

Nel merito, la questione riguarda l’art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008, che impone all’ufficio tecnico comunale il frazionamento catastale quale adempimento dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. L’appellante ne deduce l’illegittimità dell’acquisizione per omesso frazionamento.

La Corte respinge la censura muovendo dal tenore letterale della disposizione regionale: il frazionamento è funzionale alla definizione della consistenza dell’area da acquisire, e non è quindi necessario quando il bene e l’area di sedime siano già stati puntualmente identificati nell’ordinanza di demolizione e nell’atto di acquisizione. La soluzione è confermata dall’interpretazione sistematica, poiché l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non subordina l’acquisizione al previo frazionamento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’atto di acquisizione è legittimo quando rechi la precisa indicazione dell’area da acquisire (Cons. Stato, sez. VI, n. 7250 del 2023; sez. II, n. 5416 del 2023). Nel caso concreto il provvedimento individua esattamente l’area con gli estremi catastali e il rinvio alla planimetria, disponendo la trascrizione «previo frazionamento se necessario». Lo stesso appellante ammette che l’atto descrive l’area, precisando che essa interessa solo parte della particella. Non risulta, inoltre, che l’amministrazione abbia acquisito un’area ulteriore rispetto a quella interessata dall’abuso.

L’appello è pertanto respinto. L’omessa costituzione del Comune esclude ogni statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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