Spese di lite ridotte per contenzioso seriale ma non simboliche (Cons. Stato n. 2263 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso e l’assenza di complessità giustificano una riduzione rispetto ai valori tariffari, non già la loro compressione al di sotto dei minimi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare solo qualora si discosti dalla regola della soccombenza. Il compenso liquidato in misura inferiore ai parametri minimi è quindi riformabile in appello.

Il Fatto

La parte appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Imperia, con sentenza n. 77/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in proprio favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Innanzi al TAR Liguria la stessa parte ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato. Il primo giudice ha accolto la domanda e ha nominato il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, liquidando però le spese in soli euro 500, in considerazione del carattere seriale della causa. Avverso tale statuizione è stato proposto appello, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo ove intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene non corretta la liquidazione operata dal primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto.

Il Collegio precisa tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica, come invece sostenuto dall’appellante: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La censura sull’assenza di motivazione non è quindi condivisa.

L’appello è pertanto accolto solo in parte. In coerenza con recenti decisioni della Sezione su casi identici (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7649, 7655 e 7656 del 1° ottobre 2025), il Collegio determina in euro 800 l’equa liquidazione delle spese di primo grado, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Quanto al grado di appello, l’esito complessivo e il parziale accoglimento inducono a disporre la compensazione delle spese, fermo il diritto della parte appellante e dei difensori antistatari alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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