Legittima l’interdittiva antimafia fondata su quadro indiziario di tentata infiltrazione (TAR Calabria n. 222 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce misura di prevenzione volta a impedire l’ingerenza della criminalità organizzata nei rapporti tra impresa e pubblica amministrazione e prescinde dall’accertamento di responsabilità penali definitive. Essa può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, non valutato in ottica atomistica, dal quale emerga la ragionevole prognosi, secondo la logica del più probabile che non, che l’attività d’impresa possa essere condizionata, anche indirettamente, da soggetti contigui alla criminalità organizzata. Il mero decorso del tempo dai fatti contestati è elemento neutro e non incide sulla portata indiziante degli stessi, in mancanza di elementi sopravvenuti di segno contrario. La valutazione prefettizia è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e della rilevanza dei fatti accertati.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa di somministrazione di alimenti e bevande impugna l’informativa interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Cosenza e la conseguente ordinanza del Comune di Cassano allo Jonio, che ha revocato la s.c.i.a. per l’attività commerciale. Il provvedimento prefettizio si fonda sull’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con successiva imputazione per i reati di cui agli artt. 629, 628, 416-bis, 56, 110 e 81 cod. pen., nell’ambito di un procedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 84, 85 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere, sostenendo l’insufficienza degli elementi posti a base dell’interdittiva e valorizzando la propria incensuratezza, l’assenza di frequentazioni controindicate e la risalenza della condotta al 2013. La richiesta di tutela cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una preliminare ricognizione dei consolidati principi in materia, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 256 del 2017. L’interdittiva antimafia è misura preventiva che anticipa la soglia di difesa sociale e non richiede accertamenti penali definitivi sull’esistenza di contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose. È sufficiente un quadro indiziario di elementi obiettivamente sintomatici, idonei a fondare il giudizio di possibilità di condizionamento dell’attività d’impresa.

La Corte ribadisce che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo. Richiama in proposito la propria precedente pronuncia (TAR Calabria, Sez. I, n. 321 del 2021), secondo cui è sufficiente un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa presenti elementi di condizionamento da parte delle associazioni malavitose, o che dia luogo ad agevolazione, aiuto o supporto, anche solo logistico, agli interessi di tali associazioni.

Nel caso di specie, l’informativa si fonda su un ampio compendio: all’esponente sono contestati i delitti sopra richiamati, avendo tentato di ottenere, in concorso con altri, un ingiusto profitto in danno di un committente mediante minacce di ritorsioni, avvalendosi della forza intimidatrice dell’associazione di tipo mafioso. Nella contestata azione intimidatrice il ricorrente risulta avere affiancato un soggetto che ha evocato il calibro criminale di un congiunto, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Quanto alla risalenza della condotta, il Collegio osserva che il mero trascorrere del tempo è elemento in sé neutro, che da solo non incide sulla portata indiziante dei fatti posti a base del provvedimento, se non di molto anteriori, in mancanza di nuovi elementi sopravvenuti di segno contrario, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3653 del 2015. Il quadro probatorio, valutato in prospettiva complessiva, resiste alle deduzioni dell’esponente, emergendo la ragionevole prognosi che le decisioni dell’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata (TAR Lazio, Sez. III, n. 2887 del 2021).

Accertata la legittimità dell’informativa, il Collegio disattende le censure avverso l’ordinanza comunale di revoca della s.c.i.a., qualificandola come provvedimento a contenuto vincolato in conseguenza della determinazione antimafia. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente impresa alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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