Interdittiva antimafia: riesame, contraddittorio e prevenzione collaborativa (Cons. Stato n. 301 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa antimafia interdittiva, la natura preventiva e anticipatoria della misura non impone un accertamento equivalente a quello della responsabilità penale, ma richiede una prognosi di infiltrazione sostenuta da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. In sede di riesame di una precedente interdittiva, il mero decorso del tempo è circostanza neutra e il Prefetto valuta i fatti nuovi allegati dal richiedente per verificare se siano idonei ad attenuare o elidere il rischio. L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 consente l’omissione del contraddittorio procedimentale solo in presenza di particolari esigenze di celerità, non potendo l’Amministrazione addurre le stesse ragioni poste a base della conferma della prognosi infiltrativa. Il contraddittorio è funzionale anche alla valutazione delle condizioni di accesso alle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui la Prefettura ha confermato nei suoi confronti una interdittiva antimafia già adottata nel 2018. A fondamento della conferma l’Amministrazione ha posto la persistenza di una rete di relazioni e contiguità con imprese facenti capo a soggetti legati a un sodalizio criminale, tutte destinatarie di misure interdittive in un settore, quello dei servizi funebri, esposto a infiltrazione.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo il quadro indiziario grave e robusto, non scalfito dall’unico fatto nuovo allegato, cioè la sentenza di assoluzione in sede penale, e non percorribili le misure di prevenzione collaborativa per difetto del presupposto dell’agevolazione occasionale. La società ha proposto appello, lamentando tra l’altro la mancata considerazione dell’assoluzione, l’omissione del contraddittorio procedimentale e la mancata applicazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto i principi consolidati in materia. La Sezione, richiamando la sentenza n. 4588/2024, ribadisce che il pericolo di infiltrazione va valutato con ragionamento probabilistico, senza necessità di raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 riconosce come elemento fondante anche i soli tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa, delineando una fattispecie di pericolo anche solo potenziale.
Sul primo motivo il Collegio conferma l’orientamento secondo cui il decorso del tempo è circostanza neutra. In sede di aggiornamento l’onere di allegare e documentare i fatti nuovi grava sul richiedente, e il Prefetto deve verificarne l’idoneità a far venir meno il rischio. L’Amministrazione ha tenuto conto dell’unico fatto nuovo, la sentenza di assoluzione, ritenendolo motivatamente inidoneo in ragione della permanenza di una fitta rete di relazioni con imprese controindicate. Il motivo è quindi infondato, anche là dove assume un numerus clausus di elementi indiziari, posto che l’art. 84, comma 3, lettera d) consente di valorizzare circostanze anche atipiche.
Meritevoli di accoglimento sono invece il secondo e il terzo motivo. Quanto al contraddittorio procedimentale, l’art. 92, comma 2-bis lo consente in deroga solo per particolari esigenze di celerità, che nel caso non ricorrono. L’omissione risulta motivata sulla base della sola circostanza dell’aggiornamento e dell’inidoneità dei fatti nuovi, argomento che fuoriesce dal paradigma normativo: la norma non differenzia gli oneri partecipativi tra prima adozione e riesame, e le ragioni dell’omissione non possono coincidere con quelle poste a base della conferma.
Quanto alle misure di prevenzione collaborativa, il contraddittorio avrebbe potuto giovare a una migliore valutazione. A fronte della genericità della motivazione sull’insussistenza del presupposto dell’occasionalità, dalle relazioni istruttorie non emergono elementi di perdurante intensità dei legami, e dalla stessa sentenza penale i contatti risultano episodici e risalenti.
L’appello è pertanto accolto in parte, con rinvio all’Amministrazione perché si ripronunci sull’istanza di riesame, previo esperimento della fase di contraddittorio, limitatamente al profilo delle condizioni di ammissione alle misure di prevenzione collaborativa, e respinto per il resto. Le spese del doppio grado sono compensate per la parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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