Rinnovo autorizzazione sanitaria: verifica ex novo dei requisiti e affidamento non tutelato (Cons. Stato n. 300 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria l’amministrazione comunale è tenuta a verificare ex novo la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, potendo rilevare non solo le circostanze ostative sopravvenute, ma anche quelle preesistenti e non accertate al momento del rilascio del titolo. L’eventuale omissione o superficialità dell’amministrazione nella prima verifica non può fondare un legittimo affidamento del destinatario, tale da rendere doveroso il rinnovo in presenza di circostanze ostative permanenti. Ai sensi dell’art. 8-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, la competenza autorizzatoria è ripartita tra Comune e Regione, spettando al primo anche il controllo della regolarità urbanistico-edilizia della struttura, quale presupposto degli ulteriori accertamenti sanitari rimessi all’A.S.L. La scadenza del termine di conclusione del procedimento non comporta consumazione del potere né illegittimità del provvedimento tardivo, integrando un mero silenzio-inadempimento. L’atto vincolato non è annullabile per omesso preavviso di rigetto, ove la decisione non avrebbe potuto essere diversa.
Il Fatto
Il titolare di uno studio odontoiatrico impugnava davanti al TAR Veneto il provvedimento con cui il Comune di Venezia aveva negato il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di struttura sanitaria. Il diniego si fondava sull’accertata abusività edilizia dell’immobile, oggetto di un’ordinanza di demolizione e ripristino non impugnata.
Il primo giudice respingeva il ricorso, dichiarando in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. L’appellante reitera le censure, sostenendo in particolare che la propria attività non richiederebbe autorizzazione, che il potere comunale si sarebbe consumato con il rilascio del titolo del 2011 e che il diniego violerebbe l’affidamento ingenerato e il principio di buona condotta amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma il rigetto. Sulla prima doglianza rileva che il ricorso di primo grado censurava anche atti generali della Regione Veneto, espressamente di cui si chiedeva la caducazione, sicché la mancata notifica all’amministrazione regionale ne ha determinato l’inammissibilità, con conseguenze sui successivi atti comunali che recepivano le disposizioni regionali. Quanto alla pretesa non necessità dell’autorizzazione, la censura è inammissibile sia perché la necessità discendeva dalla delibera di Giunta Regionale n. 2501 del 2004, non sindacabile per difetto di evocazione in giudizio della Regione, sia perché contraddittoria rispetto alla condotta dello stesso appellante, che aveva chiesto autorizzazione e rinnovo.
Sul secondo motivo, il Consiglio condivide l’avviso del primo giudice: alla stregua delle norme applicabili, in sede di rinnovo il Comune è tenuto a verificare ex novo la sussistenza dei requisiti, potendo rilevare circostanze ostative non solo sopravvenute ma anche preesistenti e non rilevate. L’omissione o la superficialità nella prima verifica non può fondare un legittimo affidamento che renda doveroso il rinnovo.
Sul terzo mezzo, il Collegio ritiene che il tentativo di rimettere in discussione lo stato dei luoghi accertato dall’ordine di demolizione si risolva in un surrettizio aggiramento della definitività dell’ordine stesso. L’art. 8-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 delinea una competenza ripartita: al Comune spetta anche la verifica della regolarità urbanistico-edilizia, in assenza della quale non vi è luogo agli accertamenti sanitari. Ne consegue la conformità a legge dell’art. 9 del Regolamento comunale.
Sul quarto motivo, la scadenza del termine di 180 giorni di cui all’art. 10 del Regolamento non produce conseguenze caducatorie, salva la facoltà di far valere il silenzio-inadempimento. Il richiamo all’art. 2 della legge n. 241/1990 non muta la conclusione, essendo pacifico che il termine non comporta consumazione del potere né illegittimità del provvedimento tardivo (Cons. Stato, sez. V, n. 8063 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 6063 del 2021).
Infine, il diniego è atto vincolato, con piena applicabilità della causa di esclusione dell’annullabilità di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: le determinazioni comunali non avrebbero potuto essere diverse. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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