Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 291 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte per essere stato medio tempore soddisfatto l’interesse sostanziale che aveva dato origine al ricorso, determina l’improcedibilità della domanda. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non può pronunciarsi nel merito quando la parte abbia espressamente dichiarato di non avere più interesse a una decisione. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento della fondatezza della pretesa, ma si fonda unicamente sulla valutazione processuale dell’attuale mancanza di interesse. Sussistendo i presupposti di legge, la compensazione delle spese processuali consegue alla peculiarità della vicenda e alla definizione in rito.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria definitiva del concorso pubblico indetto dalla Regione Puglia per l’assunzione di sei unità di categoria D, Area Informatica e Tecnologica, unitamente alla prova scritta e ai verbali di valutazione. Chiedeva l’accertamento del diritto al punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso del titolo universitario superiore a quello di accesso, nonché il riconoscimento del migliore punteggio conseguito nella prova scritta con l’eliminazione della decurtazione relativa a un quesito.
Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria del 16 febbraio 2024, ha rappresentato che, per effetto dello scorrimento della graduatoria, ha ottenuto l’assunzione da parte della Regione Puglia con sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende atto della dichiarazione resa dalla parte e ne trae le conseguenze processuali. La questione giuridica attiene esclusivamente alla sorte del ricorso a fronte della sopravvenuta caducazione dell’interesse sostanziale che ne costituiva il presupposto.
Il Collegio richiama il principio dispositivo, che attribuisce alla parte la disponibilità dell’azione e le consente di dichiarare la cessazione dell’interesse alla decisione. Una volta intervenuta tale dichiarazione, il giudice non è chiamato a verificare nel merito la fondatezza delle pretese originariamente avanzate, ma soltanto a rilevare il venir meno dell’interesse che legittima la pronuncia.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La soluzione processuale è coerente con la vicenda sostanziale: lo scorrimento della graduatoria ha procurato alla ricorrente il risultato pratico cui aspirava, rendendo superfluo l’accertamento giudiziale delle censure proposte.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa i presupposti di legge per disporne la compensazione tra le parti, in considerazione della definizione in rito e del soddisfacimento sostanziale intervenuto in via amministrativa.
Nota della Redazione
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