Interdittiva antimafia sostituita da misure collaborative: ricorso improcedibile (TAR Basilicata n. 463 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in sede di riesame, del provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, che sostituisce la precedente informativa interdittiva antimafia, determina una nuova regolamentazione degli interessi e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso l’informativa stessa. L’eventuale caducazione giurisdizionale dell’atto interdittivo, riferita allo status quo ante, non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente, essendo il rapporto ormai disciplinato dal nuovo provvedimento. La declaratoria di improcedibilità presuppone che l’atto sopravvenuto abbia integralmente sostituito quello impugnato, fissando un diverso assetto degli interessi. In tal caso la compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalle peculiarità della questione e dal complessivo esito del giudizio.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Basilicata l’informativa interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Potenza ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, insieme agli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali del Gruppo Interforze e le note informative delle forze di polizia. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, lamentando anche il mancato completo dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza ai fini del riesame dell’atto, rilevando il fumus boni iuris con riguardo ai profili motivazionali ulteriori rispetto a quelli rappresentati in sede di avvio del procedimento. All’udienza pubblica l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in esecuzione del disposto riesame, la Prefettura ha emanato in data 16 maggio 2025 un nuovo provvedimento, disponendo ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. Ne consegue una nuova regolamentazione della vicenda, con un diverso assetto degli interessi rispetto a quello cristallizzato nell’atto impugnato.
La caducazione giurisdizionale dell’informativa interdittiva, riferita allo status quo ante, non sarebbe di alcuna utilità per la ricorrente. Il nuovo provvedimento ha infatti sostituito integralmente quello oggetto di impugnazione, esaurendone gli effetti. Il Tribunale ha richiamato sul punto la nota della Prefettura dell’1 agosto 2025, ove si legge che il provvedimento interdittivo è stato sostituito, a seguito di riesame, dal provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Il Collegio ha precisato che il profilo dei rapporti tra il soggetto e la società deducente, oggetto della documentazione versata in atti, è estraneo alla questione in delibazione. La controversia si esaurisce dunque nel rapporto tra l’atto impugnato e il sopravvenuto provvedimento di riesame.
Da tali considerazioni discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della questione e del complessivo esito del giudizio. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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