Interdittiva antimafia e risoluzione della concessione: serve l’atto del Comune (Cons. Stato n. 3235 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una informativa antimafia interdittiva non determina di per sé la risoluzione ope legis del contratto di concessione di beni comunali. Per operare nei rapporti tra le parti e rispetto ai terzi, la risoluzione richiede l’adozione, da parte dell’amministrazione concedente, di un atto di accertamento portato a conoscenza della controparte e dell’organismo pagatore. L’art. 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 impone alla parte pubblica un obbligo in tal senso, rafforzato quando il contratto costituisce titolo per una domanda di contribuzione comunitaria. All’AGEA non è attribuito alcun potere di considerare motu proprio risolto il contratto stipulato da altro ente, né di disapplicare gli atti amministrativi di altre amministrazioni. Ne consegue che la decadenza dai contributi PAC fondata sull’assenza del titolo di conduzione è illegittima se, al momento della sua adozione, l’atto ricognitivo comunale non era ancora intervenuto.
Il Fatto
Il Comune di Lucoli aggiudicava in concessione a un’associazione temporanea di imprese due lotti di zone a pascolo e stipulava i relativi contratti il 9 luglio 2020. L’ATI assegnava in uso esclusivo a un’azienda agricola aderente una particella, per l’esercizio del diritto di pascolo nella stagione 2020. L’azienda presentava domanda unica PAC e otteneva contributi per euro 100.822,01.
Il 10 marzo 2022 veniva emessa una informativa antimafia interdittiva nei confronti della mandataria dell’ATI. Con provvedimento del 13 ottobre 2022 l’AGEA dichiarava la decadenza parziale e intimava la restituzione di euro 44.692,51, sul presupposto che l’interdittiva avesse risolto di diritto i contratti di concessione e fatto venir meno il titolo di conduzione. Il TAR Abruzzo accoglieva il ricorso e annullava l’atto. In appello l’AGEA allegava la determinazione comunale dell’11 luglio 2025, con cui il Comune aveva accertato l’avvenuta risoluzione dei titoli concessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi e li ritiene infondati. Muove da una precisazione tecnica: la disapplicazione riguarda atti amministrativi considerati tamquam non esset, non i contratti. Poiché l’AGEA si era limitata a rilevare la presunta perdita automatica di efficacia dei contratti, la censura del TAR non coglieva esattamente il ragionamento dell’atto. Il richiamo alla disapplicazione, peraltro, non può riferirsi alle determinazioni comunali del 2025, sopravvenute in corso di causa.
Il Collegio conferma comunque l’esito, richiamando il precedente di Sezione n. 2132 del 14 marzo 2025: il regolamento UE n. 907/2014 non giustifica un potere dell’organismo pagatore di disapplicare atti di altre amministrazioni. Diversamente si aggirerebbero le regole dell’autotutela e i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi. L’AGEA deve attivare i rimedi ordinari: stimolare l’autotutela, impugnare ove legittimata, segnalare le irregolarità.
Il profilo decisivo è altro. Richiamando Sezione n. 2440 del 24 marzo 2025, la sentenza ribadisce che la risoluzione per interdittiva non è diretta e automatica con efficacia erga omnes: richiede un atto di accertamento dell’amministrazione concedente, portato a conoscenza della controparte e dell’ente pagatore. Il fondamento unionale non abilita l’organismo pagatore a considerare risolti contratti inter alios.
Ne deriva che, fino all’11 luglio 2025, i contratti di concessione non erano risolti e il contratto tra l’ATI e l’azienda agricola non era travolto. Il titolo di godimento doveva quindi ritenersi idoneo al 13 ottobre 2022. La decadenza poggia su un presupposto di diritto insussistente a quella data.
La determinazione comunale sopravvenuta non sana retroattivamente l’assenza del presupposto: l’AGEA dovrà semmai rideterminarsi. L’appello è respinto con motivazione integrata; nulla per le spese in difetto di costituzione.
Nota della Redazione
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