Rinuncia all’interesse e sopravvenuta improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 3231 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, nel corso del giudizio di appello, dichiari in udienza di non avere più interesse alla coltivazione del gravame rende lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La rinuncia processuale così espressa determina una causa di improcedibilità sopravvenuta che preclude l’esame del merito e impone al giudice di pronunciare esclusivamente sul rito. La finalità deflattiva del contenzioso costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese del grado, non essendo configurabile una soccombenza sostanziale in capo ad alcuna delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di riparazione e selezione di pallets su un’area nella quale il Comune, all’esito di sopralluogo, aveva accertato la presenza di numerosi manufatti realizzati in assenza di titolo. Con ordinanza dirigenziale n. 63/2024 il Comune ingiungeva la demolizione delle opere abusive; dopo un riesame in contraddittorio disposto in sede cautelare dal TAR, seguiva la successiva ordinanza n. 200/2024, con cui veniva nuovamente ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
La società presentava quindi plurime istanze di sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37, quarto comma, d.P.R. 380/2001, tutte rigettate dal Comune con quattro provvedimenti del 23 dicembre 2024. Avverso tali dinieghi e le ordinanze demolitorie proponeva ricorso al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 1540/2025 lo dichiarava in parte improcedibile, in relazione alle ordinanze demolitorie per pendenza della domanda di sanatoria, e in parte lo respingeva, ravvisando il difetto della doppia conformità. Proponeva appello la società.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di appello la società appellante depositava una memoria con cui comunicava di avere inoltrato al Comune un’istanza per la programmazione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, manifestando la volontà di dare esecuzione al provvedimento quanto alle opere oggettivamente incompatibili, con bilanciamento tra interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica e tutela dei livelli occupazionali. In tale istanza la parte rimetteva al Collegio ogni determinazione.
All’udienza pubblica la parte appellante dichiarava espressamente di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello. Il Collegio ne prendeva atto, qualificando la fattispecie come rinuncia processuale idonea a determinare la sopravvenuta carenza d’interesse. Da qui la declaratoria di improcedibilità dell’appello, che preclude ogni esame del merito dei motivi articolati avverso il rigetto delle istanze di sanatoria e avverso le ordinanze demolitorie.
La Corte ha poi affrontato il profilo delle spese. La finalità deflattiva del contenzioso, realizzata dalla rinuncia espressa della parte, è stata ritenuta ragione sufficiente per disporre la compensazione integrale delle spese del grado di appello, non ravvisandosi i presupposti di una soccombenza sostanziale in capo ad alcuna delle parti in causa.
La pronuncia si arresta quindi sul piano processuale, senza scrutinare la legittimità dei dinieghi di sanatoria fondati sul difetto di doppia conformità e senza riformare la sentenza di primo grado quanto al merito. L’appello è dichiarato improcedibile, le spese sono compensate e la sentenza è affidata all’autorità amministrativa per l’esecuzione.
Nota della Redazione
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