Il rinnovo dei vertici non vale a escludere il condizionamento mafioso (TAR Liguria n. 369 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva, il tentativo di infiltrazione mafiosa va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere “più probabile che non” la permeabilità dell’impresa alla criminalità organizzata. Le misure di self cleaning e il rinnovo degli organi sociali non valgono di per sé a escludere il rischio quando la compagine e la governance restano in capo ai medesimi soggetti già ritenuti contigui alla consorteria. Ai sensi della regola tempus regit actum, l’Amministrazione valuta la situazione di fatto alla data di adozione del provvedimento; le sopravvenienze rilevano solo se anteriori alla conclusione del procedimento. L’affitto o il trasferimento dell’azienda non recidono il collegamento con l’associazione criminale, salvo che ricorrano circostanze rivelatrici del carattere fittizio della nuova intestazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto con cui è stata adottata una informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, insieme al diniego di iscrizione nella white list e alla nota che ha respinto la richiesta di riesame. La misura è stata emessa a conclusione di un procedimento rieditato dopo una precedente sentenza del medesimo Tribunale, che aveva annullato la prima cautela antimafia per omessa instaurazione del contraddittorio infraprocedimentale.

La società deduce violazione di legge per errata applicazione dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Sostiene l’insussistenza dei presupposti di attualità e concretezza del rischio, valorizzando le misure di self cleaning adottate e il progetto di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con affitto e successiva cessione dell’azienda a un terzo estraneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le coordinate elaborate dalla giurisprudenza: il pericolo di permeabilità va accertato con prognosi di attendibile verosimiglianza, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, né di accertamenti penali definitivi (Cons. St., sez. III, n. 2135 del 2024; Cons. St., sez. III, n. 3340 del 2023). Per la regola tempus regit actum, rileva la sola situazione di fatto esistente alla data di adozione del provvedimento.

Nel merito, la misura supera le censure. Il precedente provvedimento aveva già accertato, con motivazione non contestata, la stabile relazione del socio di maggioranza con una cosca palermitana. La nomina della nuova amministratrice unica non interrompe quel legame: la stessa, moglie separata del socio, condivide con lui interessi economici almeno dal 2014 e ha partecipato all’acquisizione e alla gestione dell’impresa. Il rinnovo dei vertici può quindi costituire una modifica di facciata, inidonea a fugare i dubbi di cesura con l’organizzazione malavitosa (Cons. St., sez. III, n. 4286 del 2017).

Quanto alle altre misure, il Prefetto ha dato atto dell’adozione del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e dell’affidamento della revisione contabile a una società specializzata, qualificandole come azioni di bonifica. Esse non assicurano però una netta discontinuità: la proprietà è rimasta interamente ai due soci e i poteri di indirizzo non sono stati trasferiti a un terzo estraneo.

Nemmeno l’affitto dell’azienda è risolutivo. Le vicende traslative non fanno venire meno il tentativo di infiltrazione nell’impresa cedente, discutendosi semmai se il rischio si estenda al cessionario; la manovra è elusiva in presenza di legami parentali, carenza di motivi commerciali, corrispettivo inadeguato o soggetti riconducibili al cedente nell’organo gestionale del cessionario (Cons. St., sez. III, n. 3676 del 2014; Cons. St., ad. plen., n. 10 del 2012). Alla data del provvedimento mancava ogni certezza sulla perdita della governance e della proprietà: la domanda di accesso alla procedura è stata deliberata solo in seguito.

Le sopravvenienze successive non inficiano la misura. La ricorrente non ha contestato ritualmente il mancato esercizio del potere di riesame dopo la messa in liquidazione e l’ammissione alla procedura, il che preclude al Tribunale di pronunciarsi sull’insorgenza nelle more dei presupposti per la liberazione dal regime interdittivo. Resta ferma la possibilità di chiedere alla Prefettura l’attualizzazione della prognosi. Il ricorso è infondato e va rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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