Ottemperanza alla sentenza sulla carta elettronica del docente (TAR Calabria n. 631 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ne ordina l’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra inadempimento rilevante ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, con sentenza n. 786 del 29 maggio 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Notificata ai sensi dell’art. 479 c.p.c. e passata in giudicato, la sentenza non ha ricevuto esecuzione. La ricorrente ha quindi agito per l’integrale ottemperanza con ricorso notificato il 2 marzo 2025 e depositato l’8 marzo 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo.
Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, provvederà entro i sessanta giorni successivi compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il magistrato relatore è delegato a provvedere sulle eventuali richieste di proroga del termine. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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