Incentivi volumetrici Piano Casa Campania subordinati all’adeguamento urbanistico (TAR Campania n. 3897 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi volumetrici previsti dalla legge reg. Campania n. 13/2022 non operano in via automatica sul territorio comunale. L’art. 3 della legge regionale, che inserisce i commi 9-bis e seguenti nell’art. 23 della legge reg. n. 16/2004, configura una disciplina a regime, che presuppone l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali da effettuarsi entro il termine fissato dalla legge stessa. Il regime transitorio dell’art. 4, che consente gli interventi di rigenerazione in via diretta e senza recepimento pianificatorio, opera solo fino all’adeguamento e comunque non oltre il 30 giugno 2023. Ne consegue la legittimità del diniego di permesso di costruire fondato sul difetto della delibera consiliare di recepimento, quando la domanda sia stata presentata ai sensi dell’art. 3, comma 9-septies, e il procedimento si sia protratto oltre il termine del regime transitorio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile residenziale sito nel Comune di Camposano, hanno presentato nel gennaio 2023 istanza di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, invocando gli incentivi volumetrici della legge reg. n. 13/2022. Dopo un preavviso di diniego, il Responsabile del Settore Urbanistica ha emesso il provvedimento reiettivo, fondato sulla necessità di una delibera di recepimento da parte del Consiglio Comunale ai fini dell’applicazione degli incentivi sul territorio comunale. Il Comune non si è costituito in giudizio. Il ricorso, articolato in due censure, è stato trattenuto in decisione all’udienza del 25 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che il motivo di diniego è stato erroneamente interpretato dalla parte ricorrente. Il richiamo operato dall’amministrazione non riguarda una clausola generale di recepimento, ma la specifica disposizione invocata dall’istante nella propria relazione tecnica: l’art. 3, comma 9-septies, della legge regionale.
La legge regionale n. 13/2022 presenta una struttura duplice. L’art. 3 interviene sulla pianificazione urbanistica e inserisce la rigenerazione urbana nell’art. 23 della legge reg. n. 16/2004, attribuendo allo strumento urbanistico comunale il compito di fissare obiettivi di qualità e premialità volumetriche, nonché di individuare le aree escluse dagli incentivi. Il comma 2 impone ai Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici entro il 30 giugno 2025. Si tratta dunque di una disposizione a regime, che presuppone il necessario adeguamento pianificatorio.
Il successivo art. 4 detta invece le regole operative, consentendo fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici e comunque non oltre il 30 giugno 2023 interventi di riqualificazione, recupero e demolizione e ricostruzione realizzabili in via diretta e transitoria, senza recepimento pianificatorio. Il Collegio sottolinea la continuità di tale regime con il sistema di agevolazione della riqualificazione di aree urbane degradate dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011.
Poiché la domanda è stata presentata ai sensi dell’art. 3, comma 9-septies, la richiesta si colloca nel perimetro degli interventi a regime, che richiede l’adeguamento degli strumenti urbanistici: esattamente quanto opposto dalla motivazione del provvedimento gravato. Il Collegio aggiunge che, anche a voler considerare erroneo il richiamo all’art. 3, il diniego resta coerente con la normativa, perché il regime transitorio dell’art. 4 non era più applicabile: la domanda è stata presentata nel gennaio 2023 e il procedimento si è prolungato oltre il 30 giugno 2023, cosicché alla data di adozione dell’atto impugnato quel regime non poteva più operare.
Il Collegio rileva infine che la parte non ha specificamente censurato l’ulteriore profilo del diniego, secondo cui l’intervento ricade in zona B satura, dove sono consentiti solo interventi di manutenzione o demolizione e ricostruzione nei limiti delle consistenze volumetriche esistenti. Il ricorso è conclusivamente respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate.
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Nota della Redazione
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