Pagamenti PAC e giurisdizione del giudice ordinario per domande di aiuto (TAR Lazio n. 13787 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune, disciplinata dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e dal suo quadro attuativo, il sistema è vincolato: l’organismo pagatore verifica esclusivamente la sussistenza di presupposti e requisiti predeterminati, senza alcuna valutazione discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo della concessione del beneficio. Il diritto al premio sorge direttamente dalla legge in capo all’agricoltore, configurando una posizione giuridica soggettiva di tipo creditorio. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato il mero compito di verificarne i presupposti, senza apprezzamenti discrezionali; la giurisdizione amministrativa residua solo ove la controversia attenga a una fase procedimentale precedente all’adozione di un provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o alla sua revoca per vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse.
Il Fatto
Un agricoltore, avendo presentato domanda unica di pagamento dei contributi per l’agricoltura ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 per le annualità dal 2018 al 2021, agiva dinanzi al TAR Lazio per la condanna dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) alla corresponsione delle somme spettanti. L’AGEA si costituiva in giudizio deducendo di aver sospeso i procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari in ragione della comunicazione, da parte della Guardia di Finanza, di talune irregolarità commesse nella presentazione di domande di aiuto relative ad annualità precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. La normativa comunitaria e nazionale che disciplina l’erogazione dei pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune, in particolare il Reg. (UE) n. 1307/2013, delinea un sistema vincolato in cui l’organismo pagatore è chiamato esclusivamente a verificare il sussistere di presupposti e requisiti predeterminati, senza compiere alcuna valutazione ponderata di interessi pubblici né apprezzamenti discrezionali in merito all’an, al quid o al quomodo della concessione del beneficio.
Il diritto al premio sorge in capo all’agricoltore in forza della legge stessa, ove ricorrano le condizioni oggettive stabilite, configurando una posizione giuridica soggettiva di tipo creditorio. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è costante nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato il mero compito di verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per la sua concessione.
Il Collegio ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2014, n. 6, per cui il riparto di giurisdizione in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche va attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. In particolare, è configurabile una situazione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Nel caso di specie, la pretesa fatta valere dal ricorrente ha natura di diritto soggettivo, non essendo oggetto di censura alcuna attività provvedimentale dell’Amministrazione ed essendo piuttosto chiesto l’accertamento del diritto al pagamento delle somme di cui alle domande di aiuto presentate. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite in ragione della natura formale della pronuncia.
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Nota della Redazione
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