Ottemperanza al giudicato risarcitorio e commissario ad acta per inadempimento del Ministero (TAR Puglia n. 960 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine, nominando sin da subito un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inerte. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancata disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario attivarsi per garantire il pagamento. Non spetta compenso al commissario ad acta, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non preclude l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un soggetto deceduto a seguito di epatite HCV contratta per emotrasfusioni infette, avevano ottenuto dal Tribunale di Bari una sentenza di condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio, oltre spese e rifusione delle spese di CTU. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. L’amministrazione, nonostante il tempo trascorso, non aveva dato esecuzione al provvedimento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accertato la fondatezza del ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, costituendo titolo esecutivo, e il Ministero intimato non ha eseguito alcuna delle statuizioni in essa contenute, risultando decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997.

Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme relative alla sorte capitale e agli accessori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione integrale entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine concesso all’amministrazione.

Il commissario è tenuto ad allocare le somme in bilancio, ove manchi uno stanziamento, e ad espletare tutte le fasi della spesa. La motivazione precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancata disponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato. Per tale attività non è previsto compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il TAR ha invece escluso la condanna alla penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., in ragione della limitatezza attuale delle risorse finanziarie disponibili, che produce inevitabili ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, considerata la scarsa durata dell’inadempimento e la limitata attività difensiva svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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