Natura ricognitiva del decreto interdittivo ex art. 14 (TAR Lazio n. 5370 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, costituisce misura accessoria e meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi, priva di margini di discrezionalità in quanto conseguenza predeterminata dalla legge nei presupposti e nella portata. Per tale natura, la sua adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 e non è subordinata al rispetto del termine indicato dalla circolare ministeriale, avente valenza ordinatoria. Il decreto interdittivo può essere legittimamente adottato anche dopo la revoca della sospensione, purché la sua efficacia sia circoscritta al periodo di effettiva durata della sospensione medesima, come prescritto dalla norma.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, conseguente alla sospensione dell’attività imprenditoriale adottata dall’ATS Pavia per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La ricorrente contestava, in particolare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’adozione del decreto oltre il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale e la sproporzionalità della misura, avendo adottato immediatamente le misure prescritte e versato l’oblazione, con conseguente revoca della sospensione dopo soli cinque giorni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità per difetto di interesse, rilevando la persistente legittimazione della società ad agire per la rimozione degli effetti lesivi prodotti dall’interdizione, che incide sulla qualificazione per la partecipazione a gare pubbliche. Nel merito, ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato e dovuto, richiamando il consolidato orientamento della Sezione.

Ha disatteso anche la doglianza relativa alla tempestività dell’adozione del decreto: la sua natura di provvedimento con portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge consente l’adozione anche a distanza di tempo dalla sospensione. Il termine di 45 giorni indicato nella circolare ministeriale n. 1733 del 2006 è stato valorizzato come non perentorio, trattandosi di indicazione per l’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali, come confermato dall’uso dell’avverbio “normalmente”.

Il Collegio ha infine respinto la censura relativa alla doverosa astensione del Ministero dall’adozione del provvedimento dopo la revoca della sospensione. La natura non sanzionatoria ma accessoria e ricognitiva del decreto interdittivo fa sì che la sua adozione successiva alla perdita di efficacia della sospensione non configuri un vizio, ma l’espressione di un potere-dovere dell’amministrazione di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha inciso sull’affidabilità dell’impresa. Il mero adempimento delle prescrizioni e il pagamento dell’oblazione non privano di efficacia la sospensione, spettando all’ATS pronunciarsi con provvedimento espresso. Il provvedimento ministeriale aveva correttamente perimetrato l’effetto interdittivo al solo periodo di effettiva efficacia della sospensione, dal 13 al 17 febbraio 2025, in ossequio alla previsione legislativa che limita il divieto “per tutto il periodo di sospensione”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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