Sospensione dell’ordine di demolizione oltre il termine di legge e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 1425 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione del provvedimento amministrativo, disciplinata dall’art. 21-quater della legge n. 241/1990, non può essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990. Qualora il termine massimo di legge risulti decorso senza che il provvedimento sia stato annullato o revocato, l’atto amministrativo torna esecutivo e il ricorso avverso la sospensione può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’omessa indicazione del termine di durata della sospensione nell’atto che la dispone non fa venire meno il limite legale massimo, che opera comunque.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva di un’ordinanza di demolizione, notificatigli in date successive. L’ultima delle note impugnate risaliva a oltre due anni prima della decisione.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti, deducendone l’illegittimità. Si costituivano in giudizio sia il Comune sia il soggetto controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’esaminare la procedibilità del ricorso, ha richiamato il quadro normativo di riferimento. La sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo è disciplinata dall’art. 21-quater della legge n. 241/1990, che ne fissa i presupposti e i limiti temporali: essa può essere disposta per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, con indicazione esplicita del termine nell’atto. La norma pone inoltre un limite invalicabile, stabilendo che la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che le note impugnate non indicavano espressamente il termine di durata della sospensione. Pur in assenza di tale indicazione, il Collegio ha osservato che il limite massimo legale era comunque ampiamente decorso, essendo trascorsi oltre due anni dall’ultima nota impugnata. Tale decorso temporale comporta che, non essendo stato annullato né revocato, l’ordine di demolizione sia tornato esecutivo.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che potrebbe essere venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, atteso che l’eventuale annullamento delle note di sospensione non produrrebbe alcuna utilità pratica, essendo il provvedimento demolitorio nuovamente efficace ed esecutivo.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover assegnare alle parti un termine per presentare memorie vertenti sull’unica questione della sopravvenuta carenza di interesse, riservando all’esito la decisione.
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Nota della Redazione
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