Interesse astratto alla nomofilachia non giustifica la decisione di merito (Cons. Stato n. 9455 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata e l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale. L’interesse ad agire che giustifica una pronuncia di merito deve essere concreto e attuale e afferire alla specifica controversia, non potendo consistere nell’interesse a una decisione di astratto diritto. L’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge non rientra nelle competenze delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ed è riservata alla sola Adunanza Plenaria, in ragione della diversa valenza nomofilattica delle sue decisioni rispetto a quelle delle Sezioni semplici, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.
Il Fatto
Il TAR per il Lazio, Sezione Terza, con sentenza in forma semplificata n. 5286/2024, ha accolto il ricorso proposto da un medico ammesso con borsa di studio al corso di formazione specifica in Medicina Generale, bandito dalla Regione Veneto per il triennio 2023/2026. Il giudice di primo grado ha annullato il bando e i presupposti decreti ministeriali nella parte in cui precludono, agli iscritti al corso, l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi.
Il Ministero della Salute ha proposto appello, sostenendo che le deroghe al regime di incompatibilità previsto dall’art. 11 del D.M. 7 marzo 2006 hanno carattere eccezionale e temporaneo e non sono suscettibili di estensione analogica. La Regione Veneto ha spiegato ricorso incidentale adesivo alle ragioni del Dicastero. Nelle more, la parte appellata ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo presentato domanda di assegnazione di una zona carente.
La Motivazione della Corte
La Sezione investe la questione in rito dopo che, in via cautelare, aveva accolto l’istanza di sospensiva dell’appellante, rilevando che il regime posto dall’art. 11 del D.M. 7 marzo 2006 non consentiva, anche per ragioni testuali, l’interpretazione seguita dal primo giudice. Con ordinanza collegiale n. 8206/2024 il Collegio ha assegnato alle parti termine per memorie su un’unica questione: la possibile definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte muove dalla constatazione che la carenza di interesse afferisce al ricorso di primo grado. Da ciò deriva, sul piano processuale, l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata e, come effetto consequenziale, il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello principale e di quello incidentale.
Il passaggio centrale riguarda la posizione dell’appellante e dell’appellante incidentale, che avevano invocato l’interesse all’affermazione di un principio di diritto. Il Collegio esclude che tale interesse possa giustificare una pronuncia di merito. L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale, cioè riferirsi alla specifica controversia, e non comprende l’interesse a una pronuncia di astratto diritto, priva di effetto di giudicato.
Sul piano ordinamentale, la Sezione osserva che l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge non rientra nelle competenze delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La funzione è riservata alla sola Adunanza Plenaria, in ragione della diversa valenza nomofilattica delle sue decisioni, secondo il disposto dell’art. 99 c.p.a.
La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso di primo grado, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibili l’appello principale e quello incidentale. Le spese del doppio grado sono compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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