Revoca nulla osta lavoro illegittima per ritardo imputabile alla PA (TAR Campania n. 2854 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dalla Prefettura quando la mancata stipulazione del contratto di soggiorno non è imputabile al lavoratore, ma consegue all’inerzia della stessa Amministrazione, che non ha tempestivamente convocato le parti per la definizione del procedimento. Il decorso del tempo non può essere allocato in capo al lavoratore quale alea di un ritardo che l’Amministrazione ha colpevolmente serbato contra legem. L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per la stipulazione del contratto con subentro di un diverso datore di lavoro, medio tempore rinvenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 4 febbraio 2024, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato ed effettuava regolarmente l’ingresso nel territorio nazionale. L’Amministrazione rimaneva tuttavia inerte, non convocando le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Stante l’irreperibilità e l’indisponibilità del datore di lavoro originario, il ricorrente, che nel frattempo aveva rinvenuto una nuova occasione lavorativa, presentava richiesta di rilascio del permesso con subentro di nuovo datore. In data 28 maggio 2025 la Prefettura adottava il provvedimento di revoca del nulla osta. Il ricorrente impugnava tale determinazione avanti al TAR, deducendo l’illegittimità della condotta amministrativa e la mancata attivazione della procedura di rilascio del permesso per attesa occupazione o di stipulazione del contratto con il nuovo datore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando la già intervenuta delibazione in sede interinale, dalla quale non ravvisa ragione per deflettere. Il percorso argomentativo muove da tre circostanze: l’ingresso in Italia optimo iure in forza del nulla osta del febbraio 2024; l’inerzia serbata dall’Amministrazione, che non ha convocato le parti per la definizione del procedimento; il contegno silente e renitente mantenuto pur a fronte dell’espresso sollecito del ricorrente, che aveva manifestato la sopravvenuta indisponibilità del datore originario e la disponibilità del nuovo.
Ne consegue la ragionevolezza della pretesa del ricorrente, volta a far valere l’omessa valutazione delle condizioni per un provvedimento positivo: il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o la stipulazione del contratto con subentro di diverso datore, la cui concreta disponibilità si era manifestata avanti la Prefettura divenuta competente ratione loci.
Il giudice sottolinea che il lungo spatium temporis decorso, quali che ne fossero le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può ragionevolmente essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze. L’Autorità, con il proprio contegno inerte, ha irragionevolmente allocato l’alea del tempo in capo al lavoratore. La mancanza delle condizioni per perfezionare il procedimento afferisce, dunque, a circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, oltre che all’inutile decorso del tempo discendente dall’inerzia amministrativa serbata contra legem, secondo il principio per cui qui in re illicita versatur, etiam tenetur pro casu.
Assume rilievo, infine, la circostanza per cui il ricorrente allega e documenta di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa. A fronte del decorso di circa 18 mesi dal rilascio del nulla osta, l’Amministrazione, cui solo quel lasso temporale era ascrivibile, avrebbe dovuto valutare il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione o per un rapporto di lavoro con altro datore. Il ricorso è accolto e la determinazione impugnata è annullata, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
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Nota della Redazione
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