Modifica dei criteri tecnici in gara e onere di prova di resistenza (TAR Sardegna n. 397 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, pubblicata dalla stazione appaltante con le stesse modalità previste per l’atto rettificato, integra validamente la lex specialis e non richiede un formale annullamento e una nuova pubblicazione del bando, essendo onere dei concorrenti consultare il sito istituzionale secondo quanto previsto dal disciplinare. La censura che contesti l’attribuzione dei punteggi tecnici o il metodo di riparametrazione è inammissibile per difetto di prova di resistenza ove il ricorrente non dimostri, calcoli alla mano, l’incidenza concreta del vizio sull’esito della gara. L’omessa pubblicazione dei criteri di nomina della commissione non determina di per sé l’illegittimità degli atti, dovendo il ricorrente allegare il nesso eziologico con la correttezza delle valutazioni. L’omessa indicazione del costo della manodopera nella legge di gara va impugnata entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il Fatto
Nel giugno 2023 la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari indice una gara, in modalità telematica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori per il triennio 2023-2026, con importo a base d’asta di euro 1.830.742,11. All’esito delle operazioni, con provvedimento del 29 gennaio 2024, l’appalto è aggiudicato a un consorzio stabile con punti 87,9294.
La ricorrente, collocatasi al diciannovesimo e ultimo posto con punti 64,7494, impugna gli esiti di gara deducendo plurimi profili di illegittimità delle operazioni valutative. Chiede inoltre, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la condanna della stazione appaltante a concedere l’accesso alla documentazione procedimentale. Con motivi aggiunti propone ulteriori censure avverso gli stessi atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la chiara infondatezza del ricorso, ritiene di prescindere dalle eccezioni processuali e di esaminare la controversia nel merito. La questione centrale attiene alla modifica in corso di gara dei sub criteri A.3.1 e A.3.4 e della relativa formula di calcolo, contenuta in un documento denominato “chiarimenti”.
Il primo motivo è respinto. I chiarimenti costituiscono in realtà oggetto di apposita rettifica del capitolato tecnico e del disciplinare, tempestivamente pubblicata sul sito della stazione appaltante. Poiché la pubblicazione è avvenuta nelle stesse forme previste per l’atto rettificato, risulta rispettato l’art. 74 del d.lgs. n. 50/2016, che impone l’accesso elettronico gratuito e diretto ai documenti di gara. Il disciplinare, del resto, prevedeva l’onere per i concorrenti di consultare regolarmente il sito.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di prova di resistenza: la ricorrente non ha evidenziato, calcoli alla mano, in che misura la modifica abbia inciso sugli esiti. Né vale l’assunto di un interesse strumentale a una futura gara, prospettazione sostenibile solo a fronte di vizi realmente ostativi allo svolgimento della procedura o alla formulazione dell’offerta, da impugnare entro trenta giorni, secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018 e n. 1/2003. Il motivo sulla riparametrazione è a sua volta inammissibile e comunque infondato, posto che l’art. 4.1 del disciplinare individuava quali oggetto di riparametrazione i criteri unitariamente considerati.
La censura sulla mancata pubblicazione dei criteri di nomina della commissione è infondata: l’art. 77, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 esclude l’applicazione della norma ai settori speciali, cui appartiene pacificamente la procedura aeroportuale; inoltre, secondo Cons. Stato Sez. II n. 4865/2019 e Sez. V n. 7997/2022, occorre allegare il concreto collegamento eziologico con le valutazioni.
Quanto al costo della manodopera, la censura è tardiva, poiché l’omissione avrebbe dovuto essere contestata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando; nel merito, la legge di gara reca plurime indicazioni sul punto. I motivi aggiunti, relativi alla pretesa “terza formula” e al mancato aggiornamento del modulo, sono parimenti inammissibili per difetto di prova di resistenza. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.500,00 per ciascuna parte vittoriosa.
Nota della Redazione
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