Interesse legittimo pretensivo e risarcimento escluso se il potere è riesercitabile (Cons. Stato n. 6930 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per lesione di un interesse legittimo pretensivo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone la prova dell’ingiustizia del danno, integrata solo se risulti dimostrato che, ove il potere fosse stato correttamente esercitato, il privato avrebbe conseguito il bene della vita. Se il potere amministrativo resta riesercitabile, il giudizio prognostico di spettanza non è formulabile senza invadere il merito della scelta discrezionale e il risarcimento non è riconoscibile, né a titolo di lucro cessante né di danno emergente. Il difetto di motivazione è vizio formale, perché si appunta sul lato estrinseco della decisione e non impedisce una nuova determinazione anche sfavorevole al privato. La tecnica della perdita di chance presuppone una situazione di fatto immodificabile, che abbia definitivamente precluso il risultato: non opera come rimedio sussidiario alla mancata prova della spettanza.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente partecipa a un concorso regionale per il finanziamento di progetti di housing sociale. Per partecipare occorre la disponibilità del Comune alla realizzazione dell’iniziativa. La giunta comunale dichiara di perseguire le finalità del bando, subordinando però il progetto all’approvazione di una variante urbanistica che trasformi l’area da agricola in edificabile. Il Consorzio ottiene un finanziamento regionale, ma il consiglio comunale respinge la proposta di variante.

Il Consorzio agisce davanti al TAR Veneto, chiedendo l’annullamento della delibera consiliare e il risarcimento del danno, quanto al lucro cessante nel mancato profitto del progetto e quanto al danno emergente nelle spese di progettazione. Il TAR accoglie l’annullamento per difetto di motivazione e respinge la domanda risarcitoria. Il Consorzio appella il solo capo risarcitorio; il Comune propone appello incidentale subordinato avverso l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il perimetro della responsabilità aquiliana richiamando il consolidato insegnamento secondo cui la lesione dell’interesse legittimo è risarcibile solo previo accertamento della spettanza del bene della vita (Cass. Civ., Sez. Un., n. 500 del 1999; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2021). Il punto dirimente è che l’interesse pretensivo del Consorzio si interfaccia con un potere discrezionale del consiglio comunale, il quale conserva il proprio margine di apprezzamento anche dopo l’annullamento giurisdizionale.

Il TAR ha annullato la delibera per mancanza di motivazione, lasciando libero il Comune di rieditare il potere. La Sezione condivide la qualificazione del vizio come formale: esso non si appunta sulla soluzione adottata, ma sull’omessa esplicitazione delle ragioni, e non impedisce una nuova determinazione sfavorevole al privato. Il giudicato di annullamento per vizi formali, non contenendo alcun accertamento sulla spettanza, non fonda la pretesa risarcitoria (Cons. Stato, Sez. V, n. 675 del 2015; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4507 del 2025). Gli elementi tecnici valorizzati dall’appellante — parere favorevole dell’ufficio tecnico, finanziamento regionale, condivisione della giunta — non superano il margine di opportunità riservato al consiglio.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la liquidazione per perdita di chance. Tale posta presuppone una situazione di fatto immodificabile che abbia definitivamente precluso il risultato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6268 del 2021). Nel caso concreto il potere è ancora esercitabile e anzi deve essere riesercitato in ossequio all’annullamento: l’occasione non è persa e il pregiudizio non è attuale.

Il fallimento del giudizio di spettanza travolge anche il danno emergente, perché il danno, inteso come lesione giuridica, è unico e il mancato accertamento della sua ingiustizia impedisce il ristoro di ogni pregiudizio materiale. Le spese di progettazione, inoltre, sono componenti negative del lucro cessante, non poste autonome, e in ogni caso difetta la prova del pagamento. Il principio di non contestazione non esonera la parte dall’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. e non consente la produzione documentale in appello, stante il divieto dell’art. 104, co. 2, cod. proc. amm. L’appello principale è respinto; l’incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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