Piano di lottizzazione in zona C: niente approvazione senza interclusione fisica e adeguamento del PUC al PPR (TAR Sardegna n. 426 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15, comma 1, delle NTA del PPR sarda configura una norma di carattere eccezionale, soggetta a interpretazione restrittiva: nelle more dell’adeguamento del PUC al PPR, nelle zone C sono consentiti solo interventi di completamento in lotti interclusi da elementi geografici, infrastrutturali o insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini. Il requisito dell’interclusione rilevante ai fini paesaggistici richiede un limite certo e fisicamente definito, non potendosi far ricorso a un concetto di “interclusione urbanistica” basato sulla mera contiguità con zone a destinazione diversa dalla A o dalla B. Ne consegue che l’approvazione di nuovi piani attuativi e il convenzionamento di nuovi piani di lottizzazione in zone C sono preclusi fino all’adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni in zona C1, presentavano una proposta di lottizzazione al Comune di Alghero, rigettata con delibera consiliare per carenze documentali e, soprattutto, per la ritenuta insussistenza del requisito dell’interclusione richiesto dall’art. 15 delle NTA del PPR. Il progetto riguardava un’area di circa 20.413 mq, libera da edifici e opere di infrastrutturazione, confinante con zone S1 e S4. Gli interessati proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi riassunto davanti al TAR a seguito dell’opposizione del Comune, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché erronea applicazione dell’art. 15 delle NTA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto preso atto della precisazione difensiva del Comune, secondo cui il diniego non si fondava sulle carenze documentali, meramente descrittive, ma sull’applicazione dell’art. 15 delle NTA del PPR, il cui carattere cogente preclude a monte l’approvazione della lottizzazione. Tale chiarimento rendeva superfluo l’esame dei primi due motivi di ricorso. Il TAR ha quindi concentrato l’analisi sui motivi terzo e quarto, concernenti proprio l’interpretazione della norma.
Richiamata la sentenza T.A.R. Sardegna n. 65/2023, già resa sull’analoga questione, il Tribunale ha ribadito che la norma transitoria, nel definire l’interclusione, si riferisce unicamente a “elementi fisici, certi e immutabili” che delimitino l’edificazione su tutti i confini. La definizione di interclusione ai fini paesaggistici è differente da quella urbanistica: occorre un limite certo, definito e non facilmente mutabile, come un fiume, il mare o una strada importante. Ne deriva la non rilevanza dei confini con zone S1 e S4, come sostenuto dai ricorrenti. Depone in tal senso anche la circolare regionale n. 550/GAB, secondo cui i confini con zone diverse dalla A o dalla B non integrano interclusione.
La Corte ha inoltre valorizzato la natura eccezionale della norma, che impone una lettura restrittiva e una verifica rigorosa delle condizioni in essa previste, in coerenza con i canoni ermeneutici e con la finalità di tutela paesaggistica del PPR. I lotti interclusi sono gli unici per cui ha senso la deroga transitoria, perché aree paesaggisticamente non suscettibili di altre valutazioni. La qualificazione di un vasto comparto come intercluso richiederebbe la presenza di confini fisici certi e immutabili, non ravvisabili nel caso concreto.
Il Collegio ha infine richiamato il principio, sempre affermato nella sentenza n. 65/2023, secondo cui l’art. 15, comma 1, non contempla la possibilità di approvare nuovi piani attuativi o di procedere a nuovi convenzionamenti di piani di lottizzazione nelle more dell’adeguamento del PUC al PPR. La realizzazione degli interventi è consentita solo se conforme agli strumenti urbanistici già vigenti: la proposta dei ricorrenti, volta all’attuazione di un ampio complesso edificatorio in un’area libera, non può essere qualificata come intervento di completamento in lotto intercluso.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per la complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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