Pergolato con copertura chiusa: ripristino legittimo in area vincolata (Cons. Stato n. 6933 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il manufatto che presenti copertura continua e non apra la parte superiore non integra il pergolato e non accede al regime dell’edilizia libera, né alla esclusione dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’allegato A al d.P.R. n. 31/2017. Le opere realizzate in difformità dalla d.i.a. in area paesaggisticamente vincolata costituiscono intervento eseguito senza titolo e legittimano l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, non potendo l’amministrazione limitarsi alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del medesimo testo unico. La mancata comunicazione preventiva all’autorità preposta al vincolo è omissione procedimentale che solo quest’ultima è legittimata a dedurre.
Il Fatto
Le appellanti sono comproprietarie di un appartamento attico, risalente ai primi anni Settanta, con terrazzo a livello, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul terrazzo presentavano una d.i.a. per un porticato in struttura lignea con copertura a tegole; ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e impartite dal Comune prescrizioni tipologiche, il progettista asseverava la realizzazione in legno lamellare, con copertura leggera a doghe e struttura amovibile. Su questa base la d.i.a. veniva assentita.
Un sopralluogo del 2020 accertava difformità rispetto al progetto: ampliamento della superficie coperta, avanzamento dei lati, aggetto non graficizzato, tre aperture chiuse da lastre trasparenti e chiusura del terrazzino distaccato. Il Comune ingiungeva il ripristino e respingeva la sanatoria. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso; le proprietarie appellano.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato registra anzitutto un dato processuale decisivo: l’appello non contesta le difformità analiticamente descritte nell’ordine di ripristino e accertate in primo grado. Attraverso il richiamo agli elaborati grafici non viene messa in discussione la difformità di superficie, l’aggetto, le aperture e la chiusura del terrazzino. Le censure sul difetto di pronuncia sono quindi palesemente erronee, posto che la sentenza ha statuito sul punto con valutazione non impugnata.
Le difformità accertate e non contestate costituiscono elementi di fatto idonei a sostenere l’ordine di ripristino in continuità con la d.i.a. come integrata. Per questa parte si tratta di opere eseguite senza titolo in area vincolata, con conseguente applicazione dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che legittima l’intervento comunale repressivo.
Il Collegio esclude poi la qualificazione dell’opera come pergolato. La prospettazione contrasta con l’operato delle stesse ricorrenti, che avevano presentato la d.i.a., e trascura il requisito dell’apertura superiore, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2603 del 2025. Nel caso concreto la copertura inclinata in doghe con sovrastante guaina impermeabilizzante esclude tale caratteristica. Il manufatto è estraneo anche alle opere di cui all’art. 6, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001.
Sulle medesime caratteristiche si infrangono le deduzioni sull’autorizzazione paesaggistica: le voci A.12 e A.22 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 non contemplano opere comportanti una copertura di rilevanti dimensioni come quella realizzata. Il regime vincolistico osta inoltre a ritenere sufficiente la sanzione pecuniaria dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, riferito alle difformità dalla s.c.i.a.
Legittimo è quindi anche il diniego di sanatoria. Le censure procedimentali, compresa la mancata comunicazione all’autorità preposta al vincolo, degradano a mere irregolarità non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, perché solo la Soprintendenza, e non il destinatario dell’ordine, è legittimata a farle valere. L’appello è respinto; nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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