Interessi legali sulle somme già erogate detraibili dall’indennizzo per acquisizione sanante (C.G.A.R.S. n. 201 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di utilizzazione senza titolo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico e di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, le somme già erogate al proprietario a titolo di indennizzo devono essere maggiorate degli interessi legali prima di essere detratte da quelle dovute in virtù dell’acquisizione. Il giudice non può limitarsi a disporre la detrazione del solo capitale, dovendo previamente computare gli interessi legali per espressa previsione dell’art. 42-bis, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 327/2001. Il diritto del Comune al computo degli interessi decorre dal provvedimento di acquisizione sanante, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione formulata prima di tale momento è priva di fondamento.

Il Fatto

I proprietari di un terreno nel Comune di Mascali avevano chiesto al TAR Sicilia la condanna dell’ente locale al risarcimento del danno da illegittima occupazione. L’area era stata destinata alla realizzazione di un centro socio culturale, con dichiarazione di pubblica utilità risalente al 1987, e su di essa non era mai intervenuto né l’atto di cessione volontaria né il decreto di esproprio. Il Comune aveva liquidato un acconto pari all’80% dell’indennità di espropriazione.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 1510 del 25 giugno 2020, aveva riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di far cessare l’occupazione sine titulo, indicando le alternative della restituzione, dell’accordo negoziale o dell’acquisizione sanante, e aveva stabilito che dalle somme dovute andasse detratto quanto già versato a titolo di acconto. Il Comune ha appellato dolendosi, tra l’altro, della mancata maggiorazione di tali somme degli interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di acquiescenza alla sentenza di primo grado. Secondo l’indirizzo sedimentato presso il giudice amministrativo, richiamato nel testo, l’acquiescenza consiste nell’accettazione della pronuncia, manifestata in forma espressa o tacita, e quella tacita ricorre solo quando il soccombente ponga in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare, dai quali si desuma in modo preciso ed univoco il proposito di non contrastare gli effetti della decisione.

La nota comunale invocata dagli appellati, con cui l’ente aveva rappresentato l’intendimento di far venire meno l’occupazione e di procedere all’acquisizione, non esprime alcuna accettazione del capo relativo al computo degli interessi. Al contrario, la stessa nota ribadisce la necessità di tenere conto delle somme già corrisposte, affermazione incompatibile con la rinuncia alla corretta applicazione dell’art. 42-bis, comma 2, d.P.R. n. 327/2001.

Nel merito l’appello è fondato. La disposizione citata prevede che le somme eventualmente già erogate a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, siano detratte da quelle dovute in virtù dell’acquisizione. La legge impone quindi due effetti distinti: la detrazione del capitale e il computo degli interessi legali sullo stesso. La sentenza appellata ha omesso di riconoscere tale maggiorazione, facendo cattivo governo della norma.

Il Collegio precisa che il diritto del Comune al computo degli interessi decorre dal provvedimento di acquisizione sanante: la relativa eccezione di prescrizione, formulata dagli appellati in via generica, è pertanto infondata. In riforma parziale della sentenza, viene dichiarato che sulle somme versate a titolo di indennità di espropriazione vanno calcolati gli interessi legali prima della detrazione. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate per la natura della controversia e la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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