Requisito di capacità tecnica e servizi analoghi nella sorveglianza antincendio (TAR Emilia-Romagna n. 201 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio non può essere dimostrato invocando esperienze riconducibili alla vigilanza armata, al portierato o alla guardiania. Si tratta di attività strutturalmente diverse, perché la sorveglianza attiva antincendio presuppone personale munito di specifica formazione ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e l’applicazione del CCNL Sorveglianza Antincendio. Il giudizio sull’analogia dei servizi va condotto in concreto, verificando l’effettivo contenuto delle prestazioni e non le sole declaratorie dell’oggetto sociale o le qualificazioni operate dal concorrente. Il concorrente che non raggiunga l’importo minimo previsto dal disciplinare per i servizi analoghi deve essere escluso, anche quando la stazione appaltante abbia dato risposta interpretativa in senso difforme, prevalendo su di essa la lex specialis.
Il Fatto
L’AUSL di Ferrara indice una procedura aperta per il servizio triennale di gestione delle squadre di emergenza per l’ottemperanza alla normativa sulla prevenzione incendi presso le proprie strutture, con base d’asta di € 1.046.000 e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente, collocatasi seconda in graduatoria, impugna l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato, deducendo la carenza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica, l’inidoneità dell’offerta e l’omessa verifica dei requisiti e dell’anomalia.
Con motivi aggiunti la ricorrente ribadisce la fondatezza della censura relativa ai requisiti tecnici, valorizzando l’esito delle verifiche presso i committenti del raggruppamento aggiudicatario, che avrebbero confermato la natura di vigilanza armata e portierato dei servizi spesi a dimostrazione della qualificazione. La stazione appaltante e il raggruppamento controinteressato si costituiscono, sostenendo che oggetto della gara sarebbe la mera gestione delle squadre di emergenza e non la sorveglianza attiva antincendio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto della gara muovendo dall’art. 1 del capitolato speciale, che descrive la sorveglianza attiva antincendio come presidio fisico volto al controllo dei fattori di rischio non affrontabili con sole misure tecniche, con controllo giornaliero dei presidi antincendio, supporto nelle procedure di evacuazione e contenimento dell’incendio. Il servizio si differenzia espressamente dalla vigilanza armata e guardiania, attività priva di compiti specialistici in materia antincendio.
Su questa base il Tribunale ritiene non condivisibile la lettura della resistente. Il capitolato richiede personale formato come Addetto alla sicurezza antincendio ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e per livello di rischio elevato, trattandosi di strutture sanitarie, con applicazione del CCNL Sorveglianza Antincendio. La tesi dell’amministrazione muove dunque da una non corretta lettura della lex specialis.
Quanto al primo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La mandataria ha effettivamente attivato l’oggetto sociale dichiarato, avendo svolto almeno una volta un servizio comprensivo di vigilanza antincendio e avendo alle proprie dipendenze personale qualificato. La mandante non ha invece dimostrato di aver mai svolto attività riconducibili alla sorveglianza antincendi, circostanza determinante anche rispetto al secondo motivo.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta il possesso del requisito dell’art. 6.3 del disciplinare, che richiede l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi per importo almeno pari alla base d’asta. Le verifiche confermano che i contratti più rilevanti della mandante riguardano sorveglianza armata per manifestazioni e vigilanza armata presso sedi universitarie, prestazioni non qualificabili come analoghe per espressa previsione del capitolato. Quanto alla mandataria, solo un servizio comprendeva anche presidi antincendio, per un importo insufficiente a integrare la soglia richiesta.
Irrilevante è la risposta al quesito che aveva ammesso l’analogia tra vigilanza e gestione impianti, ponendosi essa in contrasto con la lex specialis. L’accoglimento della censura è assorbente e comporta l’illegittimità dell’ammissione del raggruppamento, con annullamento degli atti impugnati e condanna delle resistenti alle spese.
Nota della Redazione
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