Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: onere probatorio e indetraibilità dell’IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 12958 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa, mentre spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere che non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o la prova dei mezzi di pagamento, trattandosi di elementi solitamente utilizzati proprio per simulare la realtà dell’operazione fittizia. La detrazione dell’IVA è altresì preclusa, non configurandosi alcuna duplicazione d’imposta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione contestava maggiori IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2016, in ragione dell’utilizzo di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse da alcune imprese fornitrici, risultate di fatto inattive. La CGT di primo grado rigettava il ricorso della contribuente; in appello, la società insisteva, mentre l’Ufficio proponeva appello incidentale rilevando un errore materiale nel dispositivo della sentenza di prime cure, che indicava l’accoglimento del ricorso in luogo del rigetto.
La CGT di secondo grado accoglieva l’appello incidentale e respingeva quello principale, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in sette motivi, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ribadendo il principio per cui, a decorrere dal 2001, unico soggetto passivamente legittimato nei giudizi tributari è l’Agenzia delle Entrate. Nel merito, ha esaminato i motivi di ricorso, scrutinando i principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio e di prova per presunzioni.
Quanto al primo e quarto motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure, affermando che l’Amministrazione può dimostrare l’inesistenza delle operazioni attraverso presunzioni semplici fondate su elementi come la mancanza di dichiarazioni fiscali o l’assenza di sede, e che, una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle cessioni, non potendo tale prova essere sostituita dalla regolarità formale della documentazione o dei pagamenti. Ha precisato, inoltre, che in caso di operazioni oggettivamente inesistenti è irrilevante la buona fede del cessionario. Ha infine escluso che la mancata allegazione all’avviso degli atti di indagine configuri un vizio, attenendo la prova al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo, per carenza di specificità e per la riconduzione a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha rigettato il sesto motivo, relativo alla motivazione apparente, affermando che la sentenza impugnata conteneva una spiegazione logica e adeguata della decisione, anche in ordine all’assorbimento dei motivi di appello. Da ultimo, ha rigettato il settimo motivo, richiamando il principio secondo cui l’IVA indicata in fatture per operazioni inesistenti è dovuta per l’intero ammontare e resta estraniata dal meccanismo di detrazione, non realizzandosi alcuna duplicazione d’imposta. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
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