Interferenze tra opere pubbliche e impianti di telefonia: revoca illegittima senza ricollocazione (TAR Liguria n. 946 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando una nuova opera pubblica interferisce con un impianto preesistente destinato a un servizio di pubblica utilità, l’amministrazione deve risolvere l’interferenza assicurando la coesistenza di entrambe le opere, mediante un’istruttoria completa alla quale partecipi anche il gestore del servizio interferito. Il sacrificio dell’opera interferita costituisce extrema ratio, esperibile solo dopo aver accertato l’oggettiva impossibilità di contemperare l’interesse pubblico primario con quello alla ricollocazione del servizio. La revoca della concessione demaniale ex art. 42 cod. nav. che sopprima l’impianto senza previa verifica di un sito idoneo alla sua rilocalizzazione è illegittima per cattivo esercizio della discrezionalità e per difetto di motivazione. Le infrastrutture di comunicazione elettronica senza fili rientrano tra le opere destinate al pubblico servizio tutelate dalla disciplina delle interferenze.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione wireless era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale, con scadenza al 31 dicembre 2026, per il mantenimento di un impianto di telefonia su una torre faro nel porto di La Spezia. Nell’ambito dei lavori di ammodernamento degli impianti ferroviari e di adeguamento idraulico dei canali, l’ente concedente comunicava la necessità di spostare la torre faro e di rimuovere l’infrastruttura, invitando la concessionaria a presentare un progetto di ricollocazione.

Dopo un sopralluogo, la società individuava una nuova torre faro idonea e chiedeva la documentazione tecnica necessaria e l’assenso della terminalista concessionaria del compendio. Non ricevendo i documenti e non ottenendo riscontro dalla terminalista, che esprimeva parere contrario, l’Autorità adottava il decreto di revoca della concessione ex art. 42 cod. nav. con contestuale ingiunzione di sgombero. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il principio generale in materia di interferenze. Quando la nuova opera pubblica è suscettibile di arrecare pregiudizio a una struttura preesistente destinata a un servizio di pubblica utilità, occorre risolvere l’interferenza assicurando la coesistenza di entrambe le opere. La regola trova espressione nell’art. 7, comma 2, lett. d) e nell’art. 8, comma 3, lett. g), dell’allegato 1.7 al d.lgs. n. 36/2023, nonché nell’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003, che vieta di imporre oneri ulteriori per la modifica o lo spostamento degli impianti. Richiama sul punto Cons. St., sez. IV, n. 7961 del 2024 e Cons. St., sez. V, n. 1227 del 2024.

Il TAR ritiene che l’amministrazione abbia revocato la concessione senza esperire il procedimento di risoluzione dell’interferenza. Le circostanze opposte dalla terminalista e recepite dall’ente sono irrilevanti: la mancata previsione di spazi nel progetto della terminalista non è ostativa, perché la risoluzione dell’interferenza deve immutare lo stato dei luoghi; la coesistenza di apparati di soggetti diversi è possibile, fisicamente e giuridicamente. Soprattutto, è mancata un’istruttoria volta ad accertare dove riposizionare l’opera interferita.

Il Collegio respinge le difese dell’ente. L’obbligo di ricollocazione non riguarda solo le interferenze rilevabili in fase progettuale: l’art. 171, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, sancisce l’operatività delle regole anche per le interferenze emerse in fase esecutiva. Né il citato art. 171, comma 1, limita la disciplina ai servizi a rete: anche le comunicazioni wireless sono servizi di rete, come conferma l’art. 1 del d.lgs. n. 259/2003. Quanto alla pretesa clausola di recesso ad nutum, il punto n. 4 della licenza si limita a richiamare il potere di revoca ex art. 42 cod. nav., che impone la ponderazione comparativa tra interessi e il rispetto di logicità, congruità e proporzionalità.

La revoca ha fatto mal governo del potere discrezionale e difetta di motivazione: la decisione di far soccombere gli interessi della concessionaria avrebbe richiesto specifica motivazione, perché comporta l’interruzione di un servizio di pubblica utilità per la cittadinanza e per enti pubblici. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo; l’istanza incidentale di accesso è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo l’amministrazione attivare il procedimento pretermesso. Il provvedimento è annullato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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