Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1141 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore all’esecuzione e al ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo accerta il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e condanna l’Amministrazione alla piena esecuzione nel termine assegnato. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, con facoltà di delega all’Ufficio scolastico regionale, senza liquidazione di compenso. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione dei compensi.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza n. 430/2025 con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, la somma nominale di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito.
La decisione, notificata il 19.03.2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria del 16.10.2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento, né è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente domanda la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese con distrazione. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare il perfezionamento del giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro, documentato dall’attestazione rilasciata dal Tribunale di Cagliari. Verifica inoltre la ritualità della notificazione del ricorso, avvenuta il 23.10.2025, e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta presso la sede reale dell’Amministrazione.
Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto. Il Ministero viene condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella sentenza del giudice del lavoro. La condanna opera sempre che nelle more l’Amministrazione non abbia già ottemperato, circostanza che non risulta dagli atti.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale presso l’Ufficio scolastico regionale competente. Al commissario, quale organo ausiliario del giudice, è assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. In caso di incapienza dei fondi, potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario. Sulle spese, la soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna, ma la natura seriale del contenzioso e la discussione di sedici cause identiche o sovrapponibili nella medesima camera di consiglio, con attività difensiva standardizzata, inducono a ridurre i compensi a euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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