Interferenze radiotelevisive e discrezionalità tecnica degli ispettorati territoriali (Cons. Stato n. 8028 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interferenze radioelettriche il Ministero, e per esso gli ispettorati territoriali, accerta con discrezionalità tecnica l’esistenza di situazioni di oggettivo disturbo a frequenze autorizzate, sulla base di dati misurabili e acquisiti in contraddittorio, e non è chiamato a operare alcun bilanciamento tra segnali confliggenti che violino i titoli autorizzativi. Il divieto di arrecare disturbi o interferenze ai servizi di comunicazione elettronica, posto dall’art. 211 del d.lgs. n. 259/2003 e dall’art. 97, secondo comma, del medesimo decreto, e l’obbligo di uso efficiente dello spettro ex art. 12 della legge n. 112/2004 e art. 42 del d.lgs. n. 177/2005 tutelano senza distinzione concessionari pubblici e privati. Ne segue che lo status quo ante di trasmissione, ove contrasti con i titoli abilitativi, non assume rilievo e non fonda alcun affidamento tutelabile. L’ordine di eliminazione delle interferenze che prescriva la presentazione di un progetto di modifica dell’impianto non ha contenuto di revoca parziale del titolo e rientra nella competenza dell’ispettorato territoriale.
Il Fatto
Una società esercente radiodiffusione sonora in ambito locale impugna davanti al TAR Lazio l’ordine con cui l’Ispettorato territoriale le ha intimato di eliminare i disturbi radioelettrici arrecati all’area di servizio di un impianto storico del servizio pubblico, oltre alla nota con cui l’amministrazione ha invitato i partecipanti al procedimento a formulare osservazioni sul progetto di modifica dell’impianto presentato dalla società.
Il TAR dichiara in parte inammissibile il ricorso, quanto alla nota, e in parte lo respinge nel merito. La società appella deducendo l’erroneità della sentenza sotto plurimi profili: carenza istruttoria, pretesa illogicità dell’accertamento, incompetenza dell’ispettorato, lesione dell’affidamento e necessità di un approfondimento tecnico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’azione amministrativa: il Ministero si è attivato a seguito della denuncia di altro operatore e ha raccolto, nel contraddittorio delle parti, dati oggettivi compendiati nella relazione dell’ispettorato regionale, attestanti i rapporti numerici di protezione tra segnale interferente e interferito. La società, osserva il Collegio, non ha contestato puntualmente tali esiti, limitandosi a dedurre l’esistenza di una diversa interferenza imputabile a un’emittente straniera: profilo non introdotto col ricorso di primo grado e comunque inidoneo, di per sé, a inficiare l’attendibilità dei rilievi.
Quanto all’ordine impugnato, la Sezione ribadisce che esso non impone alcuna riduzione della potenzialità diffusiva, ma prescrive la presentazione di un progetto di modifica dell’impianto idoneo a eliminare i disturbi. La tesi secondo cui l’ottemperanza sarebbe possibile solo mediante drastica riduzione di potenza resta una congettura, priva di specifiche deduzioni tecniche, verificabile nel procedimento di autorizzazione ancora pendente.
Nel merito il Collegio richiama l’art. 211 del d.lgs. n. 259/2003, che vieta di arrecare disturbi o causare interferenze, e l’art. 97, secondo comma, che devolve agli ispettorati territoriali l’intervento in via amministrativa. Aggiunge che l’art. 12 della legge n. 112/2004 e l’art. 42 del d.lgs. n. 177/2005 impongono a ciascun concessionario di assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite, senza distinzione tra operatori pubblici e privati. Da qui la conclusione che l’amministrazione esercita una discrezionalità tecnica di verifica e non un bilanciamento tra segnali confliggenti, con la conseguente irrilevanza dello status quo ante in contrasto con i titoli.
La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 4301 del 2010, che ha riconosciuto l’illegittimità delle linee guida ispirate a logica di flessibilità e tolleranza interferenziale. Esclusa la disparità di trattamento rispetto al diverso procedimento archiviato nel 2009, per difetto di identità della situazione di fatto, la Sezione ritiene inconferente il richiamo al principio del contrarius actus, non avendo l’ordine contenuto di revoca del titolo. Quanto all’affidamento, lo stesso decreto concessorio del 1994 condiziona l’esercizio degli impianti all’assenza di disturbi ai servizi pubblici e obbliga il concessionario ad adottare le misure prescritte. Corretta è infine la declaratoria di inammissibilità della nota, atto meramente istruttorio. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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