Accesso agli atti di appalto e incompetenza territoriale nel silenzio della stazione (TAR Toscana n. 709 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti relativi all’esecuzione di un appalto pubblico, l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito va respinta quando la documentazione richiesta risulti detenuta da un’articolazione periferica dell’amministrazione, e non dalla Direzione centrale formalmente destinataria dell’istanza. La competenza si radica infatti in relazione al luogo in cui l’atto è materialmente formato e custodito, non alla sede dell’ufficio che ha ricevuto la richiesta. Nel merito, ove l’amministrazione produca l’unica documentazione esistente e dimostri l’inesistenza dei restanti atti richiesti, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per la parte ostesa e il ricorso va respinto per la restante parte.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di un immobile dell’INPS, lamentava di non aver ricevuto il pagamento delle somme dovute. Al fine di difendere i propri interessi, presentava in data 12 febbraio 2024 istanza di accesso, ai sensi degli artt. 53 d. Lgs. n. 50/2016 e 22 ss. l. n. 241/1990, per ottenere copia del collaudo delle opere, del certificato di regolare esecuzione e di ultimazione, dello stato finale, della contabilità di cantiere, del giornale dei lavori, del collaudo dei Vigili del Fuoco e delle autorizzazioni al subappalto.

Formatosi il silenzio-diniego, la società proponeva ricorso per l’annullamento e per l’accertamento del diritto di accesso. L’INPS si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR Lazio, e nel merito la genericità dell’istanza e l’inesistenza della maggior parte dei documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la società non ha contestato l’esatta individuazione del contratto di appalto operata dall’INPS nella memoria difensiva, con la conseguenza che il dato può ritenersi pacifico agli atti. Su questa base il Tribunale esamina l’eccezione di incompetenza territoriale.

L’argomento dell’Istituto si fondava sulla circostanza che l’istanza era stata presentata alla Direzione Centrale Acquisti Appalti, con sede a Roma, e che l’art. 48 del contratto di appalto devolveva le controversie al Foro di Roma. Il TAR Toscana respinge però l’eccezione osservando che la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Appalti, pur formalmente destinataria dell’istanza, ha dichiarato di non possedere la documentazione domandata. L’unica documentazione prodotta, relativa alla contabilità di cantiere, proviene invece dal Coordinamento Tecnico Edilizio della Direzione Regionale Toscana. Anche l’affermazione sull’inesistenza degli ulteriori atti proviene dal dipendente che all’epoca rivestiva le funzioni di RUP e direttore dei lavori presso quella Direzione Regionale.

Da tali elementi il Collegio trae la conseguenza che la competenza non può essere attrata alla sede romana: il criterio rilevante è il luogo di effettiva detenzione degli atti, e non la sede dell’ufficio che ha ricevuto la richiesta. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’INPS ha prodotto in giudizio l’unica documentazione esistente relativa alla contabilità di cantiere, chiarendo che il resto degli atti domandati non esiste. Ne deriva la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto all’ostensione di tale documentazione, e il rigetto del ricorso per la restante parte. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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