L’intermediario adempie trasmettendo fascicolo informativo e motivazioni del diniego (ABF, n. 846 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario assicurativo adempie all’obbligo di assistenza e informazione quando trasmette al contraente il fascicolo informativo della polizza, le motivazioni del diniego opposte dall’impresa assicuratrice e i riferimenti del liquidatore incaricato, fornendo i chiarimenti e la documentazione nella propria disponibilità. La valutazione sull’indennizzabilità del sinistro compete esclusivamente all’impresa assicuratrice e non integra un inadempimento dell’intermediario. Le questioni introdotte per la prima volta con la memoria di replica, che eccedono l’oggetto della domanda proposta con il ricorso, costituiscono domande nuove e sono inammissibili ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto.
Il Fatto
Il ricorrente, corista di un’associazione iscritta a una federazione nazionale contraente di una polizza cumulativa stipulata per il tramite dell’intermediario convenuto, denuncia di avere subito, il 14 aprile 2025, la rottura del tendine rotuleo destro mentre si recava alle prove del coro. Dopo l’intervento chirurgico e il percorso riabilitativo, riceve comunicazione di diniego dell’indennizzo.
Deduce che, nonostante i successivi scambi con l’intermediario, non avrebbe ottenuto chiarimenti sulle ragioni del diniego né la documentazione necessaria a valutarne la fondatezza, e su tale omissione fonda il ricorso. L’intermediario ricostruisce le attività svolte e conclude per il pieno adempimento degli obblighi di assistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto della controversia alla sola asserita omissione informativa dell’intermediario in ordine al diniego e alla documentazione contrattuale. Esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità formulata dall’intermediario, rilevando che solo con la memoria di replica il ricorrente ha introdotto profili ulteriori: la correttezza della valutazione dell’impresa, la richiesta del certificato di compiuta guarigione, l’impossibilità di attivare altra copertura e l’estensione delle garanzie.
Tali questioni, osserva il Collegio, introducono profili estranei all’originaria domanda e costituiscono domande nuove, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto. Il thema decidendum resta dunque circoscritto alla carenza di chiarimenti e documentazione.
Nel merito, la documentazione acquisita dimostra che l’intermediario ha dato riscontro alle richieste del ricorrente: con comunicazione del 2 dicembre 2025 ha trasmesso il fascicolo informativo e le motivazioni del diniego; il 5 gennaio 2026 ha fornito i riferimenti del liquidatore; il 12 febbraio 2026 ha inoltrato la comunicazione con cui l’impresa ha confermato il diniego.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio esclude l’inadempimento dedotto, avendo l’intermediario fornito i chiarimenti e la documentazione nella propria disponibilità in relazione alla gestione del sinistro. Il ricorso non è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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