Estinzione anticipata e rimborso dei costi up front anche per decadenza dal (ABF n. 8022 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies TUB anche quando l’estinzione non dipenda da un atto volontario del cliente, ma consegua alla decadenza dal beneficio del termine e al pagamento mediante versamento del TFR. La riduzione riguarda tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i principi affermati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019, confermati dalla Corte costituzionale n. 263/2022. Per i costi istantanei il criterio di riduzione, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità mediante la curva degli interessi; per i costi recurring resta fermo il criterio del pro rata temporis. Il riconoscimento delle spese di assistenza legale presuppone la prova di un comportamento dell’intermediario gravemente scorretto o dilatorio, ovvero la particolare complessità delle questioni.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di due contratti di finanziamento anticipatamente estinti: un contratto di cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel 2014 ed estinto nel 2025, e un contratto di delegazione di pagamento, stipulato nel 2014 ed estinto nel 2021 mediante attingimento al TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente domanda il rimborso delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, calcolate col criterio del pro rata temporis, per complessivi € 2.846,34, oltre agli interessi e alle spese di assistenza legale; per il solo contratto di delegazione chiede la restituzione della penale per estinzione anticipata.
L’intermediario resiste sostenendo di aver già restituito le voci ripetibili e che quelle ulteriormente richieste, avendo natura up front, non sarebbero rimborsabili. Con specifico riferimento alla delegazione di pagamento, eccepisce l’inapplicabilità dell’art. 125-sexies TUB, non trattandosi di estinzione anticipata per volontà del cliente ma di decadenza dal beneficio del termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario. L’orientamento dei Collegi, dal quale non si intende discostare, riconosce al cliente il diritto al rimborso degli oneri non maturati anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e anche quando il debito sia stato estinto mediante versamento del TFR. Il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies TUB: l’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, la questione riguarda la tipologia e l’ammontare delle spese ripetibili incluse nel costo totale del credito. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, ha modificato l’art. 125-sexies TUB, prevedendo per i contratti successivi il rimborso proporzionale alla vita residua di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, e mantenendo per i contratti anteriori l’applicazione della disciplina previgente e delle norme secondarie di trasparenza.
La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità di tale ultima previsione, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». La Consulta ha escluso che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor fosse contra legem, ritenendo che già il dato testuale previgente consentisse di pervenire a quella lettura. Alla luce di ciò i Collegi non hanno ragioni per discostarsi dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento, che ha riconosciuto il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Quanto al criterio, per i costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, la riduzione è determinata in via integrativa secondo equità; il Collegio reputa conforme a equità il criterio della curva degli interessi. Per i costi recurring restano fermi gli orientamenti consolidati, che individuano il criterio del pro rata temporis. Tali principi resistono anche alla conversione in legge del d.l. n. 104/2023, il cui art. 27 ha nuovamente modificato l’art. 11-octies.
Dai contratti e dall’orientamento consolidato emerge che tanto le commissioni accessorie quanto le spese fisse contrattuali hanno natura up front, remunerando attività prodromiche al perfezionamento del finanziamento. Le somme ripetibili ammontano pertanto a € 629,18, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio respinge invece la domanda di rifusione delle spese legali, richiamando la decisione n. 4580 del 2025 del Collegio di Coordinamento: l’intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini e non ha tenuto un comportamento ostruzionistico, mentre sulla materia sussiste un orientamento consolidato. Respinta anche la domanda di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, risultando l’addebito conforme all’art. 125-sexies TUB, e quella relativa alle quote asseritamente trattenute dopo l’estinzione, formulata in modo generico e priva di supporto probatorio.
Nota della Redazione
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