Confisca di prevenzione: competenza nel luogo della pericolosità e posizione del terzo (Cass. pen. Sez. II n. 22527 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica nel luogo epifanico della pericolosità, da intendersi come il luogo di manifestazione della pericolosità al momento della decisione di primo grado, e cioè il posto in cui il proposto ha tenuto i comportamenti socialmente pericolosi, associandosi alla cosca o gestendo affari con questa. In materia di misure di prevenzione l’accesso in Cassazione è limitato, dall’art. 10, comma 3, del Codice Antimafia, alle sole questioni di violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile nei soli casi estremi di apparenza motivazionale. Quest’ultima ricorre quando l’apparato giustificativo manchi dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito. Il terzo interessato non può essere accomunato alla sorte del proposto quando alleghi elementi giustificativi di una propria autonoma capacità reddituale: la Corte d’appello deve confrontarsi specificamente con tali allegazioni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con decreto del 28.01.2025, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in data 6 aprile 2022, aveva disposto la confisca di prevenzione di numerosi beni immobili siti in Roma, di quote sociali, di crediti per anticipazioni soci e del capitale sociale e complesso aziendale di due società.
I beni immobili risultavano intestati all’ex moglie e ai figli del proposto; gli altri beni erano a lui riferibili. Il proposto e i terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea individuazione della competenza territoriale, l’insussistenza della pericolosità sociale, la liceità dei redditi percepiti all’estero e l’assenza di sproporzione patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di competenza. La tesi difensiva muove dalla residenza estera del proposto e dalla sua origine romana, dove vivono l’ex moglie e i figli, per escludere ogni collegamento con la Calabria. Il motivo è dichiarato infondato.
Richiamando un orientamento costante, la Corte ribadisce che la competenza si radica nel luogo epifanico della pericolosità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33451 del 29.05.2014, Repaci, confermato da una risalente serie di precedenti. La nozione di dimora del proposto va intesa come il luogo di manifestazione della pericolosità al momento della decisione di primo grado. Nel caso concreto il giudizio di pericolosità, espresso ai sensi dell’art. 4 lett. d) del d.lgs. n. 159 del 2011, è legato alla pendenza del processo reggino per l’associazione al clan e alle interessenze economiche e criminali ivi sviluppate.
Il secondo motivo è dichiarato non consentito. Pur deducendo una violazione di legge, esso mira a una doglianza di merito, preclusa dall’art. 10, comma 3, del Codice Antimafia. Il vizio di motivazione, ove ammesso, resta circoscritto ai casi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, e non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quanto alla denunciata apparenza motivazionale, la Corte ne delimita la portata: essa ricorre solo in situazioni estreme e patologiche, quali l’uso di timbri o moduli a stampa o il ricorso a clausole di stile, che non si rinvengono nel caso concreto. La Corte d’appello ha illustrato le premesse fattuali e risposto alle doglianze in una decina di pagine, affrontando la competenza, i diversi oneri probatori del procedimento preventivo e il ruolo ricoperto dal proposto nelle relazioni con la cosca. Il motivo è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il terzo e il quarto motivo, trattati unitariamente, sono rigettati quanto al proposto e ai figli: è consolidata l’affermazione per cui i frutti della società dedita ad attività illecita non si purificano per il solo fatto di essere prodotti in forma regolare. Diversa è la posizione dell’ex moglie, terza interessata, che risulta indebitamente accomunata alla sorte dell’ex marito a dispetto della puntuale allegazione di elementi giustificativi di una propria autonoma capacità reddituale, sui quali la Corte d’appello ha omesso ogni specifico confronto. Il decreto è pertanto annullato nei suoi confronti, con rinvio per nuovo giudizio, mentre i ricorsi degli altri ricorrenti sono rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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