Delega all’accertamento non necessariamente allegata all’avviso e producibile anche in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 15322 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento non deve essere necessariamente allegata o notificata unitamente all’atto impositivo, potendo l’Amministrazione finanziaria produrla anche nel secondo grado di giudizio. Il vizio di omessa motivazione della sentenza di primo grado costituisce una nullità relativa, che non rientra nelle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ., sicché il giudice d’appello ha l’obbligo di decidere nel merito. L’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. attiene esclusivamente a un fatto storico, principale o secondario, non già a questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011, fondato sull’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati e costi ritenuti non deducibili. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell’appello, riteneva legittimo l’avviso nei limiti della proposta conciliativa formulata in sede di accertamento con adesione, compensando le spese.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente del primo grado, l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa pronuncia sull’invalidità dell’avviso per mancata notifica della delega alla sottoscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando l’errore di fondo della ricorrente: la confusione tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità. In forza dell’effetto devolutivo e del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, il giudice del gravame, ove ritenga non motivata la sentenza di primo grado, non ne pronuncia l’annullamento ma decide il merito, non essendo il difetto di motivazione ricompreso nelle ipotesi tassative dell’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. postula la denuncia dell’omesso esame di un fatto in senso storico-normativo, ossia di un preciso accadimento oggetto di discussione e dotato di carattere decisivo; non vi rientrano invece le questioni giuridiche, le deduzioni difensive e gli elementi istruttori. Nel caso di specie la ricorrente aveva reiterato le proprie difese di merito, non condivise dal giudice d’appello, rimanendo estranea al perimetro applicativo della norma.
Il terzo motivo, qualificabile come omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione comporti l’implicito rigetto delle questioni non espressamente trattate, in quanto presuppone il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza. In ogni caso, l’Agenzia non è tenuta ad allegare la delega all’avviso di accertamento notificato, potendola produrre legittimamente anche nel secondo grado di giudizio, come nel caso di specie ove era stata depositata con le controdeduzioni di primo grado.
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Nota della Redazione
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