Notifica appello tributario al difensore trasferito e onere di ricerca del notificante (Cass. civ. Sez. V n. 8536 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, l’elezione di domicilio effettuata dalla parte presso lo studio del difensore assolve la mera funzione di indicare la sede dello studio del medesimo e non integra il domicilio autonomamente eletto dalla parte. Ne consegue che il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, spettando invece al notificante eseguire apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello conosciuto sia nel frattempo mutato. Il regime agevolativo di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992 non può essere invocato per giustificare una richiesta di rimessione in termini, risultando inescusabile la negligenza del notificante che non abbia esperito tali ricerche.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli un avviso di intimazione notificatogli dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, per il pagamento dell’ICI relativa agli anni 2001-2005, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della prodromica cartella esattoriale. La Commissione adita accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato.
L’agente della riscossione interponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava improcedibile con sentenza depositata il 1° luglio 2015, per non avere l’impugnante dato prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’avversario. Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, investono l’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e la mancata pronuncia sull’istanza di rimessione in termini avanzata dall’appellante per rinnovare la notificazione dell’atto di gravame, il cui esito negativo non sarebbe stato a esso imputabile.
La Corte rileva anzitutto l’erroneità del riferimento al numero 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c.: con il primo motivo non si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nei sensi chiariti dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, ma ci si duole della mancata pronuncia su un’istanza di rimessione in termini. Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità nella parte costruita sulla vecchia formulazione dello stesso numero 5), anteriore alle modifiche dell’art. 54, comma 1, lettera b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non più applicabile ai ricorsi avverso sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi.||DSML|| parameter>
||DSML|| invoke>
||DSML|| calls>
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.