Interpello per nuclei di traduzione e discrezionalità sull’esclusione del personale ammesso (TAR Sicilia n. 3813 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I protocolli d’intesa tra l’amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali stabiliscono linee-guida operative e criteri di azione, ma non contengono disposizioni giuridicamente vincolanti e non hanno forza di legge. Laddove l’art. 8, comma 2, del Protocollo prevede che all’interpello per l’accesso ai Nuclei “possono partecipare” le unità in forza agli istituti ricadenti nella competenza operativa del Nucleo, la norma configura una mera facoltà e non un obbligo di estendere la platea dei partecipanti. In materia di trasferimento del personale l’amministrazione dispone di un potere ampiamente discrezionale, finalizzato alle esigenze organizzative e di sicurezza degli istituti, rispetto alle quali l’interesse del singolo dipendente alla sede è recessivo. La scelta di limitare l’interpello ad alcuni istituti, giustificata da documentata carenza di organico in quelli esclusi, non è arbitraria, irrazionale né discriminatoria e integra corretta applicazione del criterio convenzionale.
Il Fatto
Il Provveditorato Regionale della Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria indice, con provvedimento del 04.12.2023, una procedura di interpello per assegnare unità dei ruoli Ispettori e Agenti/Assistenti presso il Nucleo Provinciale di Traduzione e Piantonamenti di Catania. La procedura si conclude con le graduatorie del 04.01.2024. L’interpello è indirizzato al solo personale in servizio presso gli istituti di Catania “Bicocca” e Catania “P.zza Lanza”, con esclusione della Casa Circondariale di Giarre, presso cui presta servizio il ricorrente.
Questi formalizza comunque istanza di partecipazione, senza ottenere riscontro, e impugna il provvedimento e le graduatorie. Il ricorrente sostiene che l’istituto di Giarre rientri nella competenza operativa del Nucleo di Catania e che, per il tenore dell’art. 8, comma 2, del Protocollo, tutto il personale dei tre istituti avrebbe dovuto essere ammesso, senza margini di discrezionalità. L’amministrazione si costituisce e invoca la propria discrezionalità, richiamando le criticità operative e la carenza di personale dell’istituto di Giarre. I controinteressati non si costituiscono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione logico-giuridica, e li ritiene entrambi privi di fondamento. Il primo passaggio argomentativo riguarda la natura dei protocolli tra organizzazioni sindacali e amministrazioni: si tratta di intese che fissano linee-guida e principi di azione per favorire la cooperazione, ma che non contengono di regola disposizioni giuridicamente vincolanti. Tali atti orientano le relazioni tra le parti e offrono un quadro di riferimento, senza però assumere forza di legge.
Sul piano dell’interpretazione letterale, la stessa disposizione invocata dal ricorrente depone in senso contrario alla sua tesi. L’art. 8, comma 2, dopo aver previsto che l’accesso ai Nuclei avviene mediante interpello, aggiunge che vi “possono partecipare” le unità in forza agli istituti ricadenti nella competenza operativa di ciascun Nucleo. Per il Collegio la formula esprime una mera possibilità di partecipazione e non un obbligo o un dovere in capo all’amministrazione.
Il Tribunale afferma poi il principio generale in tema di mobilità: in materia di trasferimento del personale sussiste in capo all’amministrazione un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a soddisfare anzitutto le esigenze organizzative proprie e, nel caso concreto, quelle di sicurezza degli istituti penitenziari. A fronte di tali esigenze, la posizione del singolo dipendente e il suo interesse a prestare servizio in una determinata sede risultano senz’altro recessivi.
Su questa base il Collegio conclude che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione dell’art. 8, comma 2, usando lo strumento dell’interpello e limitandolo legittimamente al personale degli istituti di Catania “Piazza Lanza” e “Bicocca”, con esclusione della Casa Circondariale di Giarre. La scelta non viola alcuna norma, né appare arbitraria, irrazionale o discriminatoria, perché giustificata dalla necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza e operatività dei servizi nell’istituto di Giarre, che più volte ha documentato una grave carenza sostanziale di personale. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese del grado sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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